Congedo matrimoniale anche per le unioni civili

Unioni-civili10051Le leggi sul lavoro si adeguano alle nuove regole sulle unioni civili.Al fine dell’adeguamento delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, si sono resi necessari alcuni decreti dopo l’entrata in vigore della legge n. 76/16, per prevedere l’adozione di disposizioni per l’adeguamento delle norme italiane alle nuove regole delle unioni civili tra persone dello  stesso sesso, nonché  l’adozione il  necessario coordinamento con le disposizioni contenute in leggi, in atti aventi forza di legge, regolamenti e decreti. Le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile.

Riguardo ai rapporti di lavoro, pertanto, sono molte le regole che subiscono modifiche per adattarsi alle esigenze dei soggetti aderenti alle unioni civili. Si va dal congedo matrimoniale che prevede alcuni giorni di astensione dal lavoro (oltre alle ferie ordinarie) in occasione dell’unione, sino alla reversibilità della pensione. Durante il rapporto di lavoro, inoltre, si modificano le regole per la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare, quelle per le detrazioni fiscali per carichi di famiglia, i permessi della legge n.104/92 e le altre astensione per motivi di salute.

Il riconoscimento dei 3 giorni di permesso (art. 33 c.3 legge n.104/92), quindi, si estende alle unioni civili per chi assiste il coniuge con handicap in situazione di gravità. Stesso vale per i 3 giorni di permesso per gravi motivi familiari (art.4 legge n.53/00) in caso di decesso o di grave infermità del coniuge. L’estensione alle unioni civili si applica anche al congedo di due anni (art 42, c. 5 bis Dlgs n.151/01), che può essere concesso al coniuge convivente di soggetto con handicap, per le situazioni di gravità accertata.

Senza dimenticare che l’indennità prevista con il trattamento di fine rapporto (TFR) è espressamente citata nella Legge Cirinnà (legge n. 76/16) e prevede espressamente che in caso di morte del prestatore di lavoro, la stessa vada corrisposta alla parte dell’unione civile. Con la legge n.76/16 si estende anche l’obbligato di corrispondere all’ex coniuge divorziato e non risposato, titolare di assegno divorzile, il 40% del Tfr riferito agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. Nel caso delle unioni civili il parametro da utilizzare per calcolare il periodo è la dichiarazione in cui la stessa viene sciolta.

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