Possibile rientrare al lavoro prima della fine della malattia ?

Per il rientro anticipato dalla malattia serve il certificato medico di rettifica: solo in questo modo il datore può riammettere sul posto il dipendente guarito.

Immaginiamo che un dipendente, assente dal lavoro per malattia regolarmente attestata dal certificato medico, ritenga di essere guarito prima del termine di scadenza del certificato stesso e, pertanto, voglia tornare al lavoro. Lo può fare? Quale procedura deve seguire per il rientro anticipato al lavoro? La questione è stata affrontata da un messaggio dell’Inps [1] che ha regolato proprio l’ipotesi in questione.

Secondo quanto chiarito dall’Istituto di previdenza, il dipendente assente dal lavoro perché coperto da un regolare certificato medico ancora in corso di validità può riprendere il servizio in anticipo, ossia prima della data di fine malattia indicata dal medico sul certificato. Tuttavia, a tal fine, deve munirsi di un «certificato medico di rettifica» dell’originaria prognosi. Tale certificato serve ad attestare l’intervenuta guarigione e, in un certo senso, anche ad esonerare il datore di lavoro da eventuali rischi connessi alla riammissione sul posto di un dipendente con eventuali strascichi della malattia. Ma procediamo con ordine.

Per tornare al lavoro c’è bisogno di un certificato di fine malattia?

Quando scadono i giorni di malattia indicati nel certificato medico, il lavoratore ha l’obbligo, già dal giorno successivo, di rientrare sul lavoro. Diversamente la sua assenza si considera ingiustificata e tale comportamento è passibile di sanzione disciplinare. Addirittura alcuni contratti collettivi sanzionano tale condotta come causa di licenziamento per giusta causa. Quindi, a fine malattia, il lavoratore deve immediatamente tornare sul proprio posto senza bisogno di munirsi di un certificato di fine malattia.

Possibile il rientro prima della fine della malattia?

Diverso è il caso di rientro prima della fine malattia: in tal caso, il lavoratore deve farsi rilasciare, dal proprio medico curante, il «certificato di rettifica». Esso serve a garantire l’azienda da rischi e responsabilità di eventuali postumi della malattia che potrebbero pregiudicare la salute del dipendente. Salute che, lo ricordiamo, è un diritto indisponibile, ossia non vi si può rinunciare neanche con il proprio consenso. In altre parole, il lavoratore non può ritornare in azienda se la malattia è ancora in corso e il suo medico non gli ha riconosciuto appunto la «fine malattia» con il certificato di rettifica.

La fine della malattia coincide con il momento in cui il lavoratore riacquista la capacità lavorativa. Dunque, il lavoratore che, considerandosi guarito, intende riprendere in anticipo il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal medico curante deve recarsi da quest’ultimo per ottenere un certificato medico di rettifica dell’originaria prognosi. Solo in tal modo potrà essere riammesso in servizio.


INPS – Messaggio 12 settembre 2014, n. 6973

Assenze per malattia e rientro anticipato in servizio

Con riferimento ai numerosi quesiti formulati in materia di assenza per malattia e alla casistica del rientro anticipato nel luogo di lavoro, si rappresenta quanto segue.

L’articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, introdotto dall’articolo 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, prevede che l’assenza per malattia dei dipendenti pubblici sia attestata mediante certificato medico inoltrato per via telematica, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente per il settore privato.

In applicazione di detta norma, i medici effettuano le operazioni di predisposizione dei certificati entro le successive 24 ore e li inviano al datore di lavoro tramite il Sistema di Accoglienza Centrale (SAC), reso disponibile dal Ministero dell’economia e delle finanze.

La vigente normativa prevede, inoltre, che gli stessi medici possono inviare, durante tutto il periodo di prognosi, certificati che annullano i precedenti (per es. in caso di evidenti errori o refusi ivi contenuti) o li rettificano. Quest’ultima eventualità nel caso in cui abbiano modo di riscontrare nel paziente un decorso più favorevole della malattia tale da indurre una riduzione della prognosi.

Tanto premesso, l’art. 2087 del codice civile, come noto, obbliga il datore di lavoro ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro e l’art. 20 del D.lgs. n. 81/2008 obbliga il lavoratore a prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro; parimenti il Regolamento di disciplina dell’Istituto, adottato con determinazione commissariale n. 228/09, all’art. 1 annovera tra gli obblighi del dipendente quello di osservare le norme del contratto collettivo di comparto, anche in relazione alle disposizioni in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro.

Come è altrettanto noto, il datore di lavoro dispone solo dell’attestato di malattia non essendo legittimato a raccogliere certificati recanti anche l’indicazione della diagnosi oltre a quella dei giorni di assenza accordati dal medico. Pertanto, non potendo conoscere né la diagnosi né l’effettivo contenuto incapacitante della malattia, lo stesso datore di lavoro non è in grado di valutare se e in che misura il dipendente – che desideri rientrare in servizio anticipatamente rispetto la prognosi formulata nel certificato prodotto – abbia effettivamente recuperato le proprie energie psicofisiche tali da garantire se stesso e l’ambiente di lavoro da qualsivoglia evento avverso connesso ad una capacità di impegno non completamente riacquisita. Ne deriverebbe, diversamente, l’impossibilità di fatto per il datore di lavoro di assolvere agli obblighi imposti dalle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Pertanto, per le ragioni suesposte, si chiarisce che ogni dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante, potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica dell’originaria prognosi.

[1] Inps, messaggio n. 6973/2014 del 12.09.2014.  Inps6973-2014

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