Decreto Dignità – Nuove condizioni per il lavoro a tempo determinato

Ho rappresentato in questa infografica in estrema sintesi le complesse e stringenti novità per il lavoro a termine apportate del Decreto Dignità, attualmente in corso di conversione. Sono state preannunciate modifiche ed integrazioni importanti che dovranno essere monitorate.

Ho realizzato un tool con foglio di calcolo excel  computo tempo determinato DL 87_2018 per determinare in automatico le possibilità di costituire, prorogare o rinnovare contratti a termine alla luce del decreto. Il foglio è sintetico, non esaustivo e non rappresenta tutte le casistiche. Neppure può sostituirsi ma solo essere un valido ausilio di calcolo per la più ampia e completa attività del Consulente del Lavoro che analizzerà compitamente le specifiche casistiche.


Il cd. “Decreto Dignità” (DL n° 87/2018) è stato pubblicato in G.U. il 13 Luglio, ed è entrato in vigore dal 14 Luglio 2018.

Col Decreto sono state modificate le regole che disciplinano il rapporto di lavoro subordinato a termine.

La durata massima del contratto a termine passa da 36 a 24 mesi. Per i lavoratori assunti a tempo determinato – in forza alla data del 14/7/18 – i contratti continueranno, sino alla loro naturale scadenza, anche se oltre i 24 mesi, dopodiché, in caso di rinnovo o proroga, si applicheranno le nuove normative.

In caso di nuovi contratti a termine, proroghe e/o rinnovi intervenuti a far data dal 14 Luglio 2018 si applicano le nuove regole, di seguito definite.

  1. TERMINE MASSIMO – RE-INTRODUZIONI DELLE CAUSALI

Primi 12 mesi senza causale, ovvero 24 mesi in presenza di una delle seguenti causali:

  1. a) Esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;
  2. b) Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria;

 

  1. RINNOVI E PROROGHE

Ogni “rinnovo” (nuovo contratto effettuato dal 14/7/2018) dovrà essere stipulato solo in presenza di una delle due causali sopra descritte, mentre le “proroghe” dei contratti in corso al 14/7/18 potranno essere effettuate senza problemi entro il limite complessivo dei 12 mesi, in caso di superamento di questo limite dovranno essere indicate le causali.

Sarà necessario pertanto valutare attentamente il motivo della proroga o del rinnovo, in quanto non sarà più possibile prorogare o rinnovare liberamente il contratto a termine.

Il limite massimo di proroghe passa da 5 a 4 nell’arco di 24 mesi.

 

  1. CONTRIBUZIONE RINNOVI CONTRATTI A TERMINE

Ciascun rinnovo prevede un aumento del contributo a carico dell’azienda pari allo 0.5 %.

In attesa della circolare INPS che chiarirà alcuni dubbi operativi, soprattutto riguardo al punto 3, Vi invitiamo a prendere contatti con lo Studio per qualunque necessità e Vi ricordiamo che gli effetti del presente Decreto Legge sono provvisori, in quanto il Decreto dovrà essere convertito in Legge entro 60 giorni dalla Sua pubblicazione

Stante le ultime dichiarazioni del Ministro del Lavoro, il decreto potrà subire consistenti “miglioramenti” che andranno probabilmente a modificare le causali, a reintrodurre i voucher in alcun settori ed a prevedere una riduzione del costo del lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato. Nel caso di modifiche in sede di conversione, seguiranno nuovi aggiornamenti.

Il ns. Studio resta a disposizione per ogni informazione.


Di seguito il TESTO D.L. 81/2015 INTEGRALE AGGIORNATO COL DECRETO DIGNITÀ. (D.L. 87 2018)

DA DOTTRINA LAVORO

http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2018/07/81-2015-TU-CONTRATTI-DI-LAVORO-DDignit%C3%A0.pdf

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