FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER LE AZIENDE INDUSTRIALI DEL SETTORE METALMECCANICO

Con l’entrata in vigore del rinnovo del CCNL Metalmeccanica aziende industriali dello scorso 26 novembre 2016, è stato introdotto il diritto dei lavoratori alla formazione continua.

DESTINATARI E DURATA

Destinatari del diritto sono tutti i lavoratori a tempo indeterminato in forza indipendentemente dalla data di assunzione) nel primo biennio di ogni ciclo triennale.

I percorsi formativi, della durata di almeno 24 ore pro capite in coincidenza con l’orario contrattuale di lavoro, dovranno svolgersi entro il terzo anno del medesimo ciclo triennale.

In fase di prima applicazione le aziende hanno, dunque, tempo per programmare le attività formative per i dipendenti in forza fino al 31 dicembre 2018 e svolgere i percorsi formativi entro il 31 dicembre 2019.

FORMAZIONE INTERNA O ESTERNA

La formazione potrà essere gestita direttamente dall’azienda.

Le aziende possono, infatti, organizzare, anche mediate il supporto dei Fondi Interprofessionali cui aderiscono, corsi di formazione interni, garantendo ai dipendenti L’apprendimento delle materie ritenute più utili per lo svolgimento del lavoro.

Trattandosi di un adempimento contrattuale è consigliabile adottare un sistema di tracciabilità della formazione svolta nel triennio, registrando tutte le iniziative a cui partecipino i lavoratori.

Nel caso in cui l’azienda non si attivi per organizzare corsi di formazione interni, il lavoratore avrà diritto di ricercare e partecipare a corsi di formazione all’esterno dell’impresa: in questo caso, le ore di formazione resteranno per due terzi a carico dell’azienda (16 ore) e per un terzo a carico del lavoratore (8 ore) e la formazione dovrà essere volta all’acquisizione di competenze trasversali, linguistiche, digitali, tecniche o gestionali, impiegabili nel contesto lavorativo. Qualora le iniziative formative individuate dal lavoratore prevedano un costo di frequenza, l’azienda dovrà sostenerne il costo fino ad un massimo di 300 euro a dipendente nel triennio.

ESCLUSIONI

La formazione obbligatoria in materia di sicurezza di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 non è contemplata all’interno del percorso di formazione continua previsto dal CCNL e dovrà comunque sempre essere effettuata a parte.

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