RDC, attenzione a dichiarare la retribuzione

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Attenzione alla gestione delle variazioni delle situazioni occupazionali nel corso dell’erogazione del Reddito di cittadinanza. L‘INPS con la circolare n. 43/19, afferma che il reddito da lavoro dipendente sarà desunto dalle comunicazioni obbligatorie (Co).

Tale dato è già presente (ed obbligatorio) nelle Co, ma si riferisce ad una retribuzione lorda annua presunta, in quanto indicata dal datore all’atto dell’assunzione. In caso di variazione della condizione occupazionale, afferma la circolare, per l’avvio di un’attività di lavoro dipendente, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio nella misura dell’80%, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è recepito nell’ISEE.

L’avvio dell’attività e il reddito devono essere comunicati tramite il mod “Rdc/Pdc – Com Esteso”.

Il reddito è desunto dalle comunicazioni obbligatorie di assunzione effettuate dal datore, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l’informazione. Tuttavia, al fine di agevolare l’erogazione della prestazione, l’avvio dell’attività e il reddito devono essere comunicati con mod. “Rdc/Pdc – Com Esteso”, trasmesso all’INPS per il tramite dei CAF, entro 30 giorni dall’avvio dell’attività, pena la decadenza dal beneficio.

Se l’attività lavorativa dipendente, comunicata nella domanda di Rdc, o in corso di erogazione, si protragga nel corso dell’anno successivo, va compilato un nuovo mod. “Rdc/Pdc – Com Esteso”, entro il mese di gennaio del nuovo anno, fino a quando i redditi della predetta attività non siano valorizzati in ISEE.

Per quanto riguarda il compenso da indicare sulle Co di assunzione, il Ministero nel 2016 specificava: va inserito il compenso lordo annuo, nei rapporti di apprendistato il campo va compilato con il dato relativo al primo anno di contratto, mentre in caso di tirocinio va inserito il compenso totale previsto.

Lo stesso Ministero, in risposta ad un quesito dei Consulenti del lavoro (nota n.489/14), affermava che nell’ambito delle violazioni formali non sanzionabili rientrano anche quelle attinenti all’indicazione sulle Co, della “retribuzione/compenso” che sarà corrisposto al lavoratore e il valore potrà essere riportato in maniera indicativa.

Questo anche perché nella Co, è già richiesta l’indicazione del contratto collettivo applicato. Tutte le info presso il nostro Studio di Consulenza del lavoro.

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