Indennità di malattia e cassa integrazione

Come ci si deve comportare se insorge la malattia durante il periodo di cassa integrazione, oppure se il datore di lavoro pone in cassa integrazione un lavoratore durante il decorso della malattia?

L’Inps, con il messaggio n. 1822/20 interviene specificando le diverse ipotesi che potrebbero verificarsi in questo periodo di emergenza sanitaria durante il quale sono stati attivati gli ammortizzatori sociali (CIG, CIG in deroga, Fondi, ecc.). Se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a zero ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali: l’attività lavorativa è sospesa, quindi, non c’è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali. Qualora lo stato di malattia sia precedente l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa si devono esaminare due possibili casi:

  • se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa;
  • qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia.

Se l’intervento di cassa integrazione è relativo ad una contrazione dell’attività lavorativa e, quindi, riguarda dipendenti lavoranti ad orario ridotto, prevale l’indennità economica di malattia.

Le regole per la cassa integrazione salariale ordinaria si applicano in via analogica alla CIG in deroga.

In materia di Fondo di integrazione salariale (FIS), per l’assegno ordinario è previsto che in caso di sospensione a zero ore è necessario distinguere l’ipotesi in cui la malattia sia insorta durante il periodo di sospensione dall’ipotesi in cui la malattia sia precedente l’inizio della sospensione. Nel primo caso la malattia non è indennizzabile, pertanto il lavoratore continuerà a percepire l’assegno ordinario e non dovrà comunicare lo stato di malattia, in quanto non vi è l’obbligo di prestazione dell’attività lavorativa. Nell’ipotesi in cui lo stato di malattia sia precedente l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa andranno valutati i due casi come sopra esposti (totalità dei lavoratori sospesi o solo parte di essi). In caso di riduzione di orario l’assegno ordinario non è dovuto, in alcun caso, per le giornate di malattia, indipendentemente dall’indennizzabilità di queste ultime. Info presso il nostro STUDIO ASSENTI Consulenti  del lavoro .

 

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