Il contratto di lavoro a tempo indeterminato rappresenta la forma ordinaria di rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 81/2015. Il legislatore ha tuttavia previsto la possibilità di ricorrere al contratto a tempo determinato come strumento flessibile per far fronte a esigenze temporanee dell’impresa, disciplinato dagli articoli 19 e seguenti dello stesso decreto.
La forma scritta è obbligatoria
Il contratto a tempo determinato deve essere redatto obbligatoriamente in forma scritta. Non si tratta di un semplice requisito probatorio: la scrittura è una condizione di legittimità del contratto stesso. In assenza, il rapporto si converte automaticamente in contratto a tempo indeterminato. Nel documento devono essere indicati la durata del rapporto e, ove richiesto dalla normativa, le causali che giustificano il ricorso al termine.
Durata e causali
La normativa distingue due fasce di durata:
- Fino a 12 mesi: il contratto può essere stipulato liberamente, senza necessità di indicare alcuna causale giustificativa.
- Da 12 a 24 mesi: il superamento della soglia dei 12 mesi è ammesso solo in presenza di specifiche condizioni:
- casi previsti dalla contrattazione collettiva;
- esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti (possibilità riconosciuta, in assenza di indicazioni collettive, fino al 31 dicembre 2026);
- sostituzione di altri lavoratori.
È inoltre possibile stipulare un ulteriore contratto della durata massima di 12 mesi direttamente presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.
Quando il contratto a termine è vietato
Il legislatore ha introdotto specifici divieti di utilizzo del contratto a tempo determinato. Non è possibile ricorrervi:
- per sostituire lavoratori in sciopero;
- presso unità produttive in cui siano in corso sospensioni dell’attività con ricorso agli ammortizzatori sociali;
- in presenza di licenziamenti collettivi effettuati nei 6 mesi precedenti per mansioni equivalenti (salvo diverse previsioni della contrattazione collettiva);
- nei confronti di datori di lavoro che non abbiano adempiuto all’obbligo di valutazione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.









