Il contratto a tempo determinato: le regole principali

Il contratto di lavoro a tempo indeterminato rappresenta la forma ordinaria di rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 81/2015. Il legislatore ha tuttavia previsto la possibilità di ricorrere al contratto a tempo determinato come strumento flessibile per far fronte a esigenze temporanee dell’impresa, disciplinato dagli articoli 19 e seguenti dello stesso decreto.

La forma scritta è obbligatoria

Il contratto a tempo determinato deve essere redatto obbligatoriamente in forma scritta. Non si tratta di un semplice requisito probatorio: la scrittura è una condizione di legittimità del contratto stesso. In assenza, il rapporto si converte automaticamente in contratto a tempo indeterminato. Nel documento devono essere indicati la durata del rapporto e, ove richiesto dalla normativa, le causali che giustificano il ricorso al termine.

Durata e causali

La normativa distingue due fasce di durata:

  • Fino a 12 mesi: il contratto può essere stipulato liberamente, senza necessità di indicare alcuna causale giustificativa.
  • Da 12 a 24 mesi: il superamento della soglia dei 12 mesi è ammesso solo in presenza di specifiche condizioni:
    • casi previsti dalla contrattazione collettiva;
    • esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti (possibilità riconosciuta, in assenza di indicazioni collettive, fino al 31 dicembre 2026);
    • sostituzione di altri lavoratori.

È inoltre possibile stipulare un ulteriore contratto della durata massima di 12 mesi direttamente presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.

Quando il contratto a termine è vietato

Il legislatore ha introdotto specifici divieti di utilizzo del contratto a tempo determinato. Non è possibile ricorrervi:

  • per sostituire lavoratori in sciopero;
  • presso unità produttive in cui siano in corso sospensioni dell’attività con ricorso agli ammortizzatori sociali;
  • in presenza di licenziamenti collettivi effettuati nei 6 mesi precedenti per mansioni equivalenti (salvo diverse previsioni della contrattazione collettiva);
  • nei confronti di datori di lavoro che non abbiano adempiuto all’obbligo di valutazione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
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