Aggiornamento
Guida decesso lavoratore della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
Le cause di estinzione del rapporto di lavoro subordinato, come noto, possono essere molteplici, possiamo distinguere le seguenti cause di cessazione:
- per volontà del datore di lavoro (licenziamento);
- per volontà del lavoratore (dimissioni);
- per comune accordo (risoluzione consensuale)
- per cause estranee dalla volontà delle parti (impossibilità sopravvenuta, forza maggiore etc.)
Tra le ipotesi di estinzione di estinzione per forza maggiore, dobbiamo annoverarne un’altra, ovvero l’estinzione legale per morte del lavoratore.
La disciplina legale dell’estinzione del rapporto di lavoro è contenuta nel libro V del codice civile; nel quale si annovera anche il caso del decesso del lavoratore.
La morte del lavoratore estingue il rapporto di lavoro per causa di forza maggiore, ma allo stesso tempo consente il subentrare dei familiari nei rapporti economici conseguenti dalla risoluzione del rapporto stesso.
Al momento del decesso del lavoratore ci si trova in dubbio su come distinguere le somme da erogare e su quale sia il metodo da adottare per la liquidazione.
| L’art. 2122 codice civile recita: In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate negli articoli 2118 (indennità sostitutiva del preavviso) e 2120 (TFR) devono essere corrisposte al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno. In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima. Il prestatore di lavoro può disporre mediante testamento delle indennità sopra citate, in mancanza delle persone indicate al comma 1. |
Il disposto normativo appena richiamato, chiarisce e distingue le modalità di ripartizione delle somme maturate dal de cuius.





