CONOSCENZA DELLA CONTESTAZIONE DISCIPLINARE
La raccomandata si considera conosciuta solo se si completa il procedimento di notifica. Per la Corte di Cassazione (sentenza n. 12822 del 21 giugno 2016) non è sufficiente, ai fini della presunzione di conoscibilità dell’addebito disciplinare, la semplice spedizione della raccomandata A.R., contenente la contestazione, all’indirizzo del destinatario, pur in mancanza della prova del perfezionamento del procedimento di notifica a causa della mancanza dell’avviso di ricevimento o dell’attestazione di compiuta giacenza.

’ necessario un doppio adempimento da parte del lavoratore in malattia: avvisare tempestivamente il datore di lavoro della propria assenza e verificare che la procedura telematica di trasmissione del certificato di malattia, da parte del medico curante, all’Inps sia avvenuta correttamente. La Corte di Cassazione, con la sentenza n.15226/16 ha stabilito che se l’Inps non ha ricevuto il certificato di malattiae il datore non ha potuto effettuare il controllo, risulta legittimo il licenziamento disciplinare intimato per una prolungata assenza ingiustificata.
