Dal 15 gennaio al 30 marzo 2024, i lavoratori del settore spettacolo potranno presentare la domanda telematica per l’indennità di discontinuità. L’Inps con la circolare n.2 del 3 gennaio 2024 fornisce le indicazioni per usufruire della misura disposta dal D.Lgs. n. 175/23. I destinatari della misura sono lavoratori autonomi, compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavoratori subordinati a tempo determinato e lavoratori intermittenti a tempo indeterminato non titolari dell’indennità di disponibilità.
Tra i requisiti per usufruire dell’indennità:
- risiedere in Italia da almeno un annoessere in possesso di un reddito ai fini Irpef non superiore a 25.000 euro nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda,
- aver maturato, sempre nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza, almeno 60 giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo
- non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
L’indennità in oggetto è riconosciuta per un numero di giornate pari a un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno civile precedente la presentazione della domanda, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive.
L’Inps ricorda poi la disciplina relativa al regime dell’incumulabilità della prestazione di discontinuità con altri trattamenti previdenziali; per determinare la durata dell’indennità, non sono considerate utili le giornate indennizzate a titolo di indennità di maternità, di malattia, di infortunio, nonché a titolo di indennità di disoccupazione involontaria (NASpI, NASpI erogata in forma anticipata, DIS-COLL, ALAS, ISCRO, DS INPGI, DS Agricola).
Non sono inoltre utili ai fini della durata, le giornate indennizzate a titolo di prestazioni integrative dell’indennità NASpI, di indennità previste in caso di sospensione del rapporto di lavoro, nonché le giornate, sia di riduzione che di sospensione del rapporto di lavoro, coperte da trattamenti di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria, anche in deroga, di assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali.
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