Incentivi Contributivi per Madri Lavoratrici e l’Assunzione di Donne Vittime di Violenza

Sono stati introdotti importanti incentivi contributivi che favoriscono le madri lavoratrici e le donne vittime di violenza. Queste misure sono pensate per sostenere chi si trova in situazioni particolarmente delicate e per incentivare l’inclusione nel mondo del lavoro.

Per le madri lavoratrici con due figli, è previsto un esonero totale dei contributi previdenziali fino al decimo anno di età del figlio minore, a partire dal 1 gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2024. L’agevolazione si attiva automaticamente alla nascita del secondo figlio. Nel caso di madri con tre o più figli, l’esonero è esteso fino al diciottesimo anno del figlio più giovane, con validità dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, offrendo un supporto fino a 3.000 euro all’anno.

Per le donne vittime di violenza di genere, disoccupate e che beneficiano del “reddito di libertà” – inclusi i casi del 2023 – sia italiane che straniere residenti in Italia, con o senza figli minori, è disponibile un esonero completo dei contributi fino a 8.000 euro all’anno. Questo esonero riguarda i contributi a carico del datore di lavoro, ad esclusione dei premi Inail.

Il nostro studio si impegna a valutare le diverse opportunità di agevolazione per le nuove assunzioni o trasformazioni di contratti di lavoro, analizzando le diverse situazioni per determinare l’incentivo più adatto per ridurre i costi del lavoro. La nostra analisi include la ricerca delle agevolazioni disponibili, la valutazione dei benefici specifici per ogni situazione, e la verifica dei requisiti necessari per l’assunzione.

Infine, forniamo un’approfondita verifica finale attraverso una checklist, per assicurare che tutti i requisiti siano soddisfatti prima di procedere con l’assunzione. Questo approccio ci consente di guidare ogni azienda nella scelta dell’incentivo più vantaggioso, con un occhio di riguardo alla corretta applicazione delle norme, all’inclusione sociale  e alla massimizzazione del beneficio economico.

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Spettacolo: dal 15 gennaio 2024 le domande per l’indennità di discontinuità

Dal 15 gennaio al 30 marzo 2024, i lavoratori del settore spettacolo potranno presentare la domanda telematica per l’indennità di discontinuità. L’Inps con la circolare n.2 del 3 gennaio 2024 fornisce le indicazioni per usufruire della misura disposta dal D.Lgs. n. 175/23. I destinatari della misura sono lavoratori autonomi, compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavoratori subordinati a tempo determinato e lavoratori intermittenti a tempo indeterminato non titolari dell’indennità di disponibilità.

Tra i   requisiti per usufruire dell’indennità:

  • risiedere in Italia da almeno un annoessere in possesso di un reddito ai fini Irpef non superiore a 25.000 euro nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda,
  • aver maturato, sempre nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza, almeno 60 giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo
  • non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L’indennità in oggetto è riconosciuta per un numero di giornate pari a un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno civile precedente la presentazione della domanda, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive.

L’Inps ricorda poi la disciplina relativa al regime dell’incumulabilità della prestazione di discontinuità con altri trattamenti previdenziali; per determinare la durata dell’indennità, non sono considerate utili le giornate indennizzate a titolo di indennità di maternità, di malattia, di infortunio, nonché a titolo di indennità di disoccupazione involontaria (NASpI, NASpI erogata in forma anticipata, DIS-COLL, ALAS, ISCRO, DS INPGI, DS Agricola).

Non sono inoltre utili ai fini della durata, le giornate indennizzate a titolo di prestazioni integrative dell’indennità NASpI, di indennità previste in caso di sospensione del rapporto di lavoro, nonché le giornate, sia di riduzione che di sospensione del rapporto di lavoro, coperte da trattamenti di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria, anche in deroga, di assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali.

Info presso il nostro Studio.

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L’indipendenza economica delle donne come baluardo contro la violenza di genere

 

L’indipendenza economica delle donne come baluardo contro la violenza di genere: questa è la visione alla base del Protocollo d’Intesa siglato il 22 novembre, presso la Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini”. La collaborazione tra il Presidente del CNO, Rosario De Luca, e la Presidente della Fondazione Doppia Difesa Onlus, Michelle Hunziker, punta a fornire alle donne vittime di violenza opportunità lavorative concrete. Il lav

 

oro, infatti, rappresenta un passo fondamentale verso l’indipendenza economica, permettendo alle donne di sottrarsi più facilmente da situazioni abusive.

Durante la presentazione, in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, sono emerse preoccupanti statistiche. Nel 2020, su 15.559 donne che hanno intrapreso un percorso di uscita dalla violenza, solo il 35,5% aveva un impiego stabile, mentre il 48,7% era economicamente dipendente. Sorprendentemente, nel 2022 oltre 6 milioni di donne italiane tra i 25 e i 64 anni non lavoravano, costituendo il 42,7% della popolazione femminile.

Questi dati sottolineano l’importanza di iniziative come l’Assegno di Inclusione, previsto dal Decreto Lavoro, che dal 1° gennaio 2024 supporterà famiglie con membri in condizioni di svantaggio, inclusi casi di violenza di genere. Il Protocollo d’Intesa si impegna a offrire formazione e opportunità lavorative per rispondere a queste necessità, contribuendo alla creazione di percorsi personalizzati per le donne vittime di violenza.”

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Novità sulla Revisione dell’IRPEF: Guida ai Principali Cambiamenti

Le recenti modifiche introdotte dalla riforma fiscale influenzano la struttura dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef). Ecco un riassunto dei punti chiave ancora in fase di discussione.

  1. Equità Orizzontale: Introduzione di una no tax area uniforme e di un carico fiscale equo indipendentemente dall’entità del reddito. Si punta a parificare il trattamento fiscale tra i redditi da lavoro dipendente e quelli da pensione.
  2. Imposta Sostitutiva per Straordinari e Tredicesime: Proposta di un’imposta sostitutiva per i redditi derivanti da lavoro straordinario e tredicesime che superano una certa soglia.
  3. Regime Agevolato sull’Incremento di Reddito: Valutazione del regime sperimentale di imposta agevolata per l’incremento del reddito personale, con l’obiettivo di valutarne una futura riproposizione.
  4. Premi di Produttività: Estensione dell’imposta sostitutiva anche ai premi di produttività, incentivando così le prestazioni lavorative eccellenti.
  5. Revisione per Lavoro Dipendente: Semplificazione normativa per le somme e i valori che non contribuiscono alla formazione del reddito, con attenzione particolare a quelle finalizzate a promuovere la mobilità sostenibile, la previdenza complementare e altre finalità sociali.
  6. Lavoro Autonomo: Si prevede il concorso alla formazione del reddito di tutte le somme e valori percepiti, l’allineamento fiscale degli immobili, la riduzione delle ritenute per chi impiega personale e la neutralità fiscale per le operazioni di aggregazione tra studi professionali.
  7. Versamento Mensile IRPEF: Introduzione della possibilità per lavoratori autonomi e imprenditori di versare l’IRPEF su base mensile, con potenziale riduzione delle ritenute d’acconto.
  8. Nuovo Regime Opzionale di Tassazione: Creazione di un regime fiscale opzionale che mira a unificare i trattamenti fiscali tra imprese e società, con l’applicazione di una aliquota proporzionale simile a quella ordinaria dell’IRES.

Per approfondimenti e consulenza specifica, potrete contattare il nostro Studio.

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RdC oltre le 7 mensilità: come continuare a riceverlo

Con il Messaggio numero 3510 del 06-10-2023 l’Inps è intervenuto in merito alla gestione delle prestazioni del Reddito di cittadinanza sospese per completata fruizione delle sette mensilità ai sensi del decreto-legge n. 48/23, per i nuclei che non abbiano i requisiti per continuare beneficiare della misura nell’anno 2023.

Infatti, per continuare ad usufruire della misura, i nuclei familiari devono avere al loro interno uno dei seguenti componenti:

  • persone con disabilità
  • minorenni,
  • persone con almeno sessant’anni di età,
  • percettori che risultino presi in carico dai servizi sociali in quanto non attivabili al lavoro, comunicati all’INPS tramite la piattaforma GePI entro il 31.10.23.

Nel caso in cui il requisito anagrafico utile alla prosecuzione della fruizione della misura maturi prima della settima mensilità o nel mese successivo, lo stesso è rilevato automaticamente dai sistemi e l’erogazione della prestazione prosegue senza soluzione di continuità.

Nulla cambia nel caso di nascita di un figlio o in presenza di nuova disabilità accertata: la nuova condizione del nucleo è rilevata in fase di rielaborazione automatica delle domande (in sede di rinnovo mensile) e, anche in questo caso, l’erogazione del beneficio prosegue automaticamente, senza soluzione di continuità.

Invece, nel caso in cui il requisito maturi successivamente al primo mese di sospensione o la DSU venga presentata successivamente alla intervenuta sospensione, è necessario presentare una nuova domanda di Rdc.

La nuova istanza non verrà bloccata dalla domanda sospesa per la causale sopra riportata (“domanda sospesa per completata fruizione delle sette mensilità nel 2023”) e l’erogazione della misura decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

L’Istituto precisa che, qualora per le prestazioni del Rdc in pagamento, per le quali sia prevista la prosecuzione oltre le 7 mensilità, venga nel mentre verificata la perdita del requisito per la prosecuzione della stessa, il nucleo familiare cesserà dalla fruizione del beneficio entro la settima mensilità o, se superata, dalla mensilità di fruizione in cui si è verificato l’evento.

Resta confermata, fino alla mensilità di novembre 2023, l’ipotesi di ripresa dell’erogazione della prestazione nel caso in cui venga comunicato all’Inps, tramite la piattaforma GePI, entro il termine del 31.10, la presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali.

In questo caso non è necessaria la presentazione della nuova domanda per il ripristino della misura.

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Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge Calderone – come cambia il Lavoro

La Legge n.85/23, nota come Decreto Calderone, ha ricevuto la sua ufficialità con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.153/23. La legge, che modifica il DL n.48/23, introduce misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro, con un focus particolare sulle famiglie, le imprese e i lavoratori.

Testo coordinato D.L.48 2023 con la Legge conversione n.85 del 3 luglio 2023

Assegno di Inclusione: Un baluardo contro la Povertà

Una delle iniziative più significative della Legge Calderone è l’Assegno di Inclusione, che entrerà in vigore a partire dal primo gennaio 2024. Questo assegno rappresenta un’importante misura di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, mirando a sostenere le fasce più deboli della società attraverso percorsi di inserimento sociale, formazione e lavoro.

Supporto per la Formazione e il Lavoro: Un’Opportunità per le Famiglie a Basso Reddito

Dal primo settembre 2023, sarà introdotto il Supporto per la Formazione e il Lavoro. Questo strumento sarà disponibile per i membri di famiglie con un ISEE non superiore a 6.000 euro, che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di Inclusione e partecipano a progetti di formazione e riqualificazione professionale.

Esonero Parziale dei Contributi e Semplificazione delle Informazioni

La norma prevede anche l’esonero parziale dei contributi per i lavoratori per i periodi di paga da luglio a dicembre 2023, con una riduzione del 6% dell’aliquota contributiva per i lavoratori subordinati che guadagnano fino a 35.000 euro lordi annui.

Resta applicabile l’ulteriore punto di riduzione per chi guadagna fino a 25.000 euro, che passa, quindi, al 7%. Oltre alla detassazione delle misure di welfare, limitatamente al 2023, con elevazione sino a 3.000 euro (rispetto agli attuali 258,23 euro annui) della soglia dei fringe benefits per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico.

Inoltre, la legge introduce grande semplificazione delle informazioni richieste dal datore di lavoro al momento dell’assunzione.

Modifiche alle Prestazioni Occasionali nel Settore Turistico e Termale

Vengono poi introdotte anche modifiche significative all’utilizzo delle Prestazioni Occasionali nel settore turistico e termale, aumentando il limite per ciascun utilizzatore da 10.000 a 15.000 euro annui per i datori di lavoro che impiegano fino a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Incentivi per l’Assunzione e Stralcio dei Debiti Contributivi

La legge introduce anche incentivi per l’assunzione di percettori dell’Assegno di Inclusione, per l’occupazione giovanile e per il lavoro dei disabili.

Sono stati, inoltre, prorogati al 2024 i contratti di espansione al fine di incentivare la staffetta generazionale e introdotti incentivi per l’assunzione di percettori di Assegno di Inclusione, per l’occupazione giovanile, in particolare, per under 30, N.E.E.T. e giovani registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e per il lavoro dei disabili.

Infine, la legge prevede lo stralcio dei debiti contributivi per alcuni soggetti iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, lavoratori autonomi agricoli, committenti e professionisti iscritti alla gestione separata dell’Inps.

Contattate il nostro Studio per ulteriori Informazioni

Per ulteriori informazioni sulla Legge Calderone e su come potrebbe influenzare la vostra situazione lavorativa o quella della vostra impresa, non esitate a contattare il nostro Studio di Consulenti del Lavoro. Siamo qui per aiutarvi a navigare in queste nuove disposizioni legislative.

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Donatori di sangue, i diritti se lavorano

Viene riconosciuto al lavoratore subordinato donatore di sangue del diritto di astenersi dal lavoro per 24 ore dal momento in cui ha lasciato il lavoro per il prelievo (o dal momento del prelievo, se questo è effettuato fuori dell’orario di lavoro).

A questo si aggiunge il diritto alla corresponsione della normale retribuzione da parte del datore di lavoro ed il diritto di quest’ultimo di ottenere il rimborso dall’INPS.

Anche nel caso di inidoneità alla donazione al lavoratore, gli sarà comunque riconosciuta la retribuzione, limitatamente al tempo necessario all’accertamento dell’idoneità e alle relative procedure.

La legge prevede la copertura assicurativa ai fini pensionistici per il periodo di assenza dal lavoro destinato alla donazione di sangue.

Anche il lavoratore che dona il midollo osseo ha diritto a permessi retribuiti per l’espletamento degli atti preliminari alla donazione, per la donazione stessa e per i giorni successivi di convalescenza (periodo concesso a fronte dell’impegno fisico necessario per l’operazione).

La retribuzione per tali periodi è posta a carico dell’INPS. Per il riconoscimento del diritto alla giornata di riposo ed alla relativa retribuzione: la donazione di sangue deve essere gratuita e raggiungere un minimo di 250 grammi; il prelievo sia effettuato presso un centro di raccolta (fisso o mobile), o centro trasfusionale, o centro di produzione di emoderivati (tutti autorizzati dal Ministero della Sanità). I servizi dovranno produrre idonea certificazione, attestante la donazione cui è stato sottoposto il dipendente. In caso di parziale o impossibile donazione per motivi di ordine sanitario, il medico addetto al prelievo è tenuto al rilascio di un certificato medico che attesti il giorno e l’ora della mancata donazione.

Per la retribuzione da corrispondere ai lavoratori retribuiti non in misura fissa valgono gli stessi criteri previsti per il trattamento di festività, per i lavoratori retribuiti in misura fissa (mensile o settimanale), la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione fissa rispettivamente per 26 o per 6. L’indennità è limitata alla retribuzione delle ore di lavoro che il dipendente avrebbe effettuato se non si fosse assentato per la donazione.

La legge riconosce al datore la facoltà di richiedere all’INPS il rimborso della retribuzione corrisposta al donatore di sangue, ponendo a conguaglio le somme anticipate sulla denuncia mensile INPS relativa al periodo di paga in cui il lavoratore ha donato il sangue. Info presso il nostro Studio di Consulenti del Lavoro.

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Ferie 2023: Regole, Diritti e Consigli per Lavoratori e Datori di Lavoro

È questo il periodo dell’anno in cui tradizionalmente trovano utilizzazione le ferie dei lavoratori dipendenti.

La legge disciplina la durata minima (non inferiore a 4 settimane) di questo istituto, che rappresenta il momento principale e più prolungato di riposo psicofisico per il lavoratore, nonché le modalità di fruizione.

I giorni di ferie spettanti si calcolano considerando due variabili: la maturazione del diritto al momento del godimento delle ferie; la durata stabilita dai contratti collettivi o, in alcuni casi particolari, dalla legge.

La fruizione delle ferie è un diritto irrinunciabile. Qualsiasi patto contrario, sia esso contenuto in un contratto collettivo che in un contratto individuale, è nullo.

Le ferie devono essere godute per almeno 2 settimane nell’anno di maturazione, mentre il residuo maturato ogni anno deve essere goduto dal lavoratore nei 18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione.

Entro il prossimo 30 giugno 2023, quindi, dovranno essere godute dai lavoratori dipendenti le ferie del 2021, mentre entro il 20 agosto dovranno essere pagati dai datori di lavoro i contributi sulle eventuali ferie non godute.

Una forte tutela prevista dal Legislatore al fine di garantire ai lavoratori un effettivo momento di prolungato riposo dal lavoro è rappresentata dalla impossibilità di monetizzare il diritto al godimento dei periodi di ferie maturati durante la vigenza di un contratto di lavoro.

La liquidazione dell’indennità per ferie non godute è ammessa solamente nel momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

I decreti hanno stabilito che, fermo il diritto irrinunciabile e costituzionalmente garantito del lavoratore al godimento di ferie annuali retribuite, l’esatta determinazione del periodo feriale, presupponendo una valutazione comparativa di diverse esigenze, spettasse unicamente all’imprenditore, quale estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo dell’impresa.

Di competenza del lavoratore, invece, indicare al proprio datore il periodo entro il quale intende fruire del riposo annuale.

Info presso il nostro Studio di Consulenza del Lavoro.

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Contratti a termine, utilizzo più flessibile

Il nuovo Decreto Lavoro Calderone n. 48/23, attivo dal 5 maggio 2023, ha introdotto maggiore flessibilità nel contratto a termine, pur restando aderente alle regolamentazioni europee sulla prevenzione degli abusi lavorativi. Questa revisione permette ora ai contratti a termine di durare fino a 24 mesi, superando i precedenti 12, in risposta a esigenze tecniche, organizzative, produttive o per la sostituzione di altri lavoratori. Scopriamo come questa riforma potrebbe influenzare la gestione contrattuale nel tuo contesto lavorativo.

Il decreto prevede una modifica della normativa già esistente (D.Lgs n.81/15, lettere a), b) e b bis) dell’art.19) che regola apposizione del termine e durata massima (12 mesi). Il contratto a termine, secondo la normativa previgente, avrebbe potuto superare i 12 mesi (fino a 24) solo per: esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, o esigenze di sostituzione di altri lavoratori; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria; specifiche esigenze previste dai contratti collettivi.

Con il decreto n.48/23 le motivazioni per superare i 12 mesi (sempre fino a 24) sono ora: specifiche esigenze previste dai contratti collettivi (CC) nazionali di lavoro, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i CC aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali, o dalla rappresentanza sindacale unitaria.  Nelle more dell’attuazione delle disposizioni dei CC, e comunque entro il 30 aprile 2024, si potranno prorogare i contratti oltre i 12 mesi anche per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dal datore e dal lavoratore, oltre che per ragioni sostitutive di altri lavoratori.

I Consulenti del Lavoro considerano apprezzabile la nuova disciplina del contratto a tempo determinato finalizzata a rendere più agevole il ricorso alle causali di utilizzo dei contratti a termine, affidando all’autonomia sindacale il compito di realizzare un equilibrato contemperamento tra le esigenze di flessibilità delle imprese e la tutela dei lavoratori, marginalizzando il rischio di contenzioso.

La previgente normativa, infatti, scoraggiava il ricorso a tale tipologia contrattuale a scapito della qualità occupazionale, proprio per le incertezze operative derivanti dall’utilizzo di causali generali stabilite dalla legge ed aventi contenuto non sufficientemente specifico e determinato.

Tutte le informazioni sono reperibili presso il nostro Studio  di Consulenza del Lavoro.

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Il Nuovo Decreto Lavoro in Vigore dal 5 Maggio 2023: le principali novità

Il Decreto Lavoro n.48/23, noto come “Decreto Calderone”, è entrato in vigore il 5 maggio 2023 ed introduce importanti misure per l’inclusione sociale e l’accesso al lavoro.
Vediamo nel dettaglio cosa cambia.

Assegno per l’inclusione sociale

A partire dal 1° gennaio 2024, il Reddito di Cittadinanza sarà sostituito dall’Assegno per l’inclusione sociale. Questa misura è stata pensata per combattere la povertà e l’esclusione sociale, facilitando l’inserimento sociale, la formazione e l’occupazione dei gruppi più vulnerabili. L’assegno sarà assegnato a nuclei familiari che includono almeno un individuo disabile, minorenne, ultrasessantenne o invalido civile.

Supporto per la formazione e il lavoro

Dal 1° settembre 2023, entrerà in vigore il Supporto per la formazione e il lavoro. Questo provvedimento è destinato a facilitare l’attivazione al lavoro attraverso la partecipazione a progetti formativi, di riqualificazione professionale e di accompagnamento al lavoro.

Incentivi per l’assunzione

I datori di lavoro privati che assumeranno i beneficiari dell’Assegno di inclusione con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato avranno un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per 12 mesi, esclusi i premi INAIL, fino a un limite di 8.000 euro all’anno.

Flessibilità nei Contratti a Termine

Il Decreto Lavoro apporta modifiche significative alla durata dei contratti a termine. In particolare, la durata di questi contratti potrà superare i 12 mesi, arrivando fino a un massimo di 24 mesi. Questa estensione sarà possibile solo in presenza di specifiche esigenze, come quelle di natura tecnica, organizzativa o produttiva, o per la sostituzione di altri lavoratori. Questa flessibilità potrebbe favorire le aziende, consentendo loro di adattarsi meglio alle esigenze del mercato e del personale.

Taglio del cuneo fiscale e fringe benefits – aziendali

Un altro aspetto chiave del Decreto riguarda il cuneo fiscale, ovvero la differenza tra quanto paga un datore di lavoro per un lavoratore e quanto riceve effettivamente quest’ultimo. Dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, il Decreto prevede una riduzione del cuneo fiscale del 4%. Questo significa che i lavoratori vedranno un incremento netto della loro busta paga, senza alcun effetto sulla tredicesima. Questa misura potrebbe avere un impatto positivo sul potere d’acquisto dei lavoratori, migliorando così la loro qualità di vita. Per quanto riguarda le erogazioni in natura aziendali, viene incrementata la soglia dei fringe benefits fino a 3.000 euro ma solo per i dipendenti con figli a carico.

Sanzioni per mancato versamento delle ritenute previdenziali

Le sanzioni per il mancato versamento delle ritenute previdenziali saranno modificate, passando da una cifra fissa da 10.000 a 50.000 euro a una multa variabile da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso.

Ulteriori misure

Il Decreto Lavoro introduce anche altre misure importanti, tra cui l’esenzione contributiva del 60% per i datori di lavoro che assumeranno giovani NEET dal 1° giugno, l’aumento del Fondo nuove competenze per il periodo 2021-2027, e la proroga di varie misure di sostegno al lavoro e alla sicurezza sul lavoro.

Conclusione

Il Decreto Lavoro rappresenta un importante passo avanti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro in Italia. Con l’introduzione di provvedimenti come l’Assegno per l’inclusione sociale e il Supporto per la formazione e il lavoro, il governo mira a sostenere le fasce più deboli della popolazione e a facilitare il loro inserimento nel mondo del lavoro.

Le misure di incentivazione all’assunzione e i tagli al cuneo fiscale sono pensati per agevolare le aziende nell’assunzione di nuovi dipendenti, promuovendo così l’occupazione e la crescita economica. Allo stesso tempo, le nuove regole sulle sanzioni per mancato versamento delle ritenute previdenziali mirano a garantire il rispetto di una equità sanzionatoria. Inoltre, il Decreto introduce ulteriori interventi urgenti in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi. Questo si traduce in un impegno rinnovato per la salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Nel complesso, il Decreto Calderone rappresenta un importante sforzo per modernizzare e rendere più equo il mercato del lavoro in Italia. Sarà interessante vedere come queste nuove misure saranno attuate e quali effetti avranno sul panorama del lavoro nel nostro Paese.

Per informazioni rivolgersi al nostro Studio di Consulenza del Lavoro.

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