Contratti a termine, utilizzo più flessibile

Il nuovo Decreto Lavoro Calderone n. 48/23, attivo dal 5 maggio 2023, ha introdotto maggiore flessibilità nel contratto a termine, pur restando aderente alle regolamentazioni europee sulla prevenzione degli abusi lavorativi. Questa revisione permette ora ai contratti a termine di durare fino a 24 mesi, superando i precedenti 12, in risposta a esigenze tecniche, organizzative, produttive o per la sostituzione di altri lavoratori. Scopriamo come questa riforma potrebbe influenzare la gestione contrattuale nel tuo contesto lavorativo.

Il decreto prevede una modifica della normativa già esistente (D.Lgs n.81/15, lettere a), b) e b bis) dell’art.19) che regola apposizione del termine e durata massima (12 mesi). Il contratto a termine, secondo la normativa previgente, avrebbe potuto superare i 12 mesi (fino a 24) solo per: esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, o esigenze di sostituzione di altri lavoratori; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria; specifiche esigenze previste dai contratti collettivi.

Con il decreto n.48/23 le motivazioni per superare i 12 mesi (sempre fino a 24) sono ora: specifiche esigenze previste dai contratti collettivi (CC) nazionali di lavoro, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i CC aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali, o dalla rappresentanza sindacale unitaria.  Nelle more dell’attuazione delle disposizioni dei CC, e comunque entro il 30 aprile 2024, si potranno prorogare i contratti oltre i 12 mesi anche per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dal datore e dal lavoratore, oltre che per ragioni sostitutive di altri lavoratori.

I Consulenti del Lavoro considerano apprezzabile la nuova disciplina del contratto a tempo determinato finalizzata a rendere più agevole il ricorso alle causali di utilizzo dei contratti a termine, affidando all’autonomia sindacale il compito di realizzare un equilibrato contemperamento tra le esigenze di flessibilità delle imprese e la tutela dei lavoratori, marginalizzando il rischio di contenzioso.

La previgente normativa, infatti, scoraggiava il ricorso a tale tipologia contrattuale a scapito della qualità occupazionale, proprio per le incertezze operative derivanti dall’utilizzo di causali generali stabilite dalla legge ed aventi contenuto non sufficientemente specifico e determinato.

Tutte le informazioni sono reperibili presso il nostro Studio  di Consulenza del Lavoro.

Pubblicato in Normativa, Notizie, Utilità | Lascia un commento

Il Nuovo Decreto Lavoro in Vigore dal 5 Maggio 2023: le principali novità

Il Decreto Lavoro n.48/23, noto come “Decreto Calderone”, è entrato in vigore il 5 maggio 2023 ed introduce importanti misure per l’inclusione sociale e l’accesso al lavoro.
Vediamo nel dettaglio cosa cambia.

Assegno per l’inclusione sociale

A partire dal 1° gennaio 2024, il Reddito di Cittadinanza sarà sostituito dall’Assegno per l’inclusione sociale. Questa misura è stata pensata per combattere la povertà e l’esclusione sociale, facilitando l’inserimento sociale, la formazione e l’occupazione dei gruppi più vulnerabili. L’assegno sarà assegnato a nuclei familiari che includono almeno un individuo disabile, minorenne, ultrasessantenne o invalido civile.

Supporto per la formazione e il lavoro

Dal 1° settembre 2023, entrerà in vigore il Supporto per la formazione e il lavoro. Questo provvedimento è destinato a facilitare l’attivazione al lavoro attraverso la partecipazione a progetti formativi, di riqualificazione professionale e di accompagnamento al lavoro.

Incentivi per l’assunzione

I datori di lavoro privati che assumeranno i beneficiari dell’Assegno di inclusione con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato avranno un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per 12 mesi, esclusi i premi INAIL, fino a un limite di 8.000 euro all’anno.

Flessibilità nei Contratti a Termine

Il Decreto Lavoro apporta modifiche significative alla durata dei contratti a termine. In particolare, la durata di questi contratti potrà superare i 12 mesi, arrivando fino a un massimo di 24 mesi. Questa estensione sarà possibile solo in presenza di specifiche esigenze, come quelle di natura tecnica, organizzativa o produttiva, o per la sostituzione di altri lavoratori. Questa flessibilità potrebbe favorire le aziende, consentendo loro di adattarsi meglio alle esigenze del mercato e del personale.

Taglio del cuneo fiscale e fringe benefits – aziendali

Un altro aspetto chiave del Decreto riguarda il cuneo fiscale, ovvero la differenza tra quanto paga un datore di lavoro per un lavoratore e quanto riceve effettivamente quest’ultimo. Dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, il Decreto prevede una riduzione del cuneo fiscale del 4%. Questo significa che i lavoratori vedranno un incremento netto della loro busta paga, senza alcun effetto sulla tredicesima. Questa misura potrebbe avere un impatto positivo sul potere d’acquisto dei lavoratori, migliorando così la loro qualità di vita. Per quanto riguarda le erogazioni in natura aziendali, viene incrementata la soglia dei fringe benefits fino a 3.000 euro ma solo per i dipendenti con figli a carico.

Sanzioni per mancato versamento delle ritenute previdenziali

Le sanzioni per il mancato versamento delle ritenute previdenziali saranno modificate, passando da una cifra fissa da 10.000 a 50.000 euro a una multa variabile da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso.

Ulteriori misure

Il Decreto Lavoro introduce anche altre misure importanti, tra cui l’esenzione contributiva del 60% per i datori di lavoro che assumeranno giovani NEET dal 1° giugno, l’aumento del Fondo nuove competenze per il periodo 2021-2027, e la proroga di varie misure di sostegno al lavoro e alla sicurezza sul lavoro.

Conclusione

Il Decreto Lavoro rappresenta un importante passo avanti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro in Italia. Con l’introduzione di provvedimenti come l’Assegno per l’inclusione sociale e il Supporto per la formazione e il lavoro, il governo mira a sostenere le fasce più deboli della popolazione e a facilitare il loro inserimento nel mondo del lavoro.

Le misure di incentivazione all’assunzione e i tagli al cuneo fiscale sono pensati per agevolare le aziende nell’assunzione di nuovi dipendenti, promuovendo così l’occupazione e la crescita economica. Allo stesso tempo, le nuove regole sulle sanzioni per mancato versamento delle ritenute previdenziali mirano a garantire il rispetto di una equità sanzionatoria. Inoltre, il Decreto introduce ulteriori interventi urgenti in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi. Questo si traduce in un impegno rinnovato per la salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Nel complesso, il Decreto Calderone rappresenta un importante sforzo per modernizzare e rendere più equo il mercato del lavoro in Italia. Sarà interessante vedere come queste nuove misure saranno attuate e quali effetti avranno sul panorama del lavoro nel nostro Paese.

Per informazioni rivolgersi al nostro Studio di Consulenza del Lavoro.

Pubblicato in Normativa, Notizie | Lascia un commento

Lavoro domestico, orari, riposi e straordinario

Per i lavoratori addetti ai servizi domestici, la collocazione dell’orario di lavoro è fissata dal datore di lavoro nei confronti del personale convivente a servizio intero; per il personale convivente con servizio ridotto o non convivente, la collocazione è concordata fra le parti.

La durata normale dell’orario di lavoro è quella concordata fra le parti e, comunque, con un massimo di: 10 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali (per i lavoratori conviventi);

8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni oppure su 6 giorni (per i lavoratori non conviventi).

Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 11 ore consecutive nell’arco della stessa giornata e, qualora il suo orario giornaliero non sia interamente collocato tra le 6.00 e le 14.00, o tra le 14.00 e le 22.00, ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore giornaliere di effettivo riposo.

È consentito il recupero consensuale e a regime normale di eventuali ore non lavorate, in ragione di non più di 2 ore giornaliere.

Il riposo settimanale, per i lavoratori conviventi, è di 36 ore e deve essere goduto per 24 ore la domenica, mentre le residue 12 ore possono essere godute in qualsiasi altro giorno della settimana, concordato tra le parti.

In tale giorno il lavoratore presterà la propria attività per un numero di ore non superiore alla metà di quelle che costituiscono la durata normale dell’orario di lavoro giornaliero.

Relativamente ai lavoratori conviventi, qualora vengano effettuate prestazioni nelle 12 ore di riposo non domenicale, esse saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 40%, a meno che tale riposo non sia goduto in altro giorno della stessa settimana.

È considerato lavoro notturno quello prestato tra le 22.00 e le 6.00, ed è compensato: se ordinario, con la maggiorazione del 20% della retribuzione globale di fatto oraria; se straordinario, in quanto prestato oltre il normale orario di lavoro, con la maggiorazione del 50%.

Lo straordinario è compensato con la maggiorazione del: 25%, se prestato dalle 6.00 alle 22.00; 50%, se prestato dalle 22.00 alle 6.00; 60%, in una delle festività o di domenica.

Tutte le informazioni sul lavoro domestico sono reperibili presso il nostro Studio

Pubblicato in Notizie, Utilità | Lascia un commento

3.000 euro di bonus in busta paga – facsimile dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per rimborso utenze

Il datore di lavoro potrà erogare in busta paga ai propri dipendenti (tutti o solo alcuni) fino a 3.000 euro per compensare i pagamenti delle utenze domestiche di acqua, luce e gas. Le somme non concorrono a formare il reddito e, pertanto, sono esenti da tassazione e contribuzione, solo se corrisposte entro il 12 gennaio 2023 (periodo d’imposta 2022).

Questo bonus è da ritenersi riconosciuto al datore facoltativamente e non obbligatoriamente, inoltre, non è necessario stipulare a monte un accordo di secondo livello e nemmeno un regolamento aziendale.

Tenuto conto che il beneficio si riferisce a determinate spese sostenute per utenze domestiche, l’Agenzia delle Entrate con la circolare welfare aziendale n.35 del 4 novembre-2022 specifica che devono riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, su base di titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le spese.

Rientrano anche le utenze, intestate al condominio, ripartite tra condomini e per le quali (pur essendo intestate al proprietario dell’immobile) nel contratto di locazione è prevista una forma di addebito analitico (non forfetario) a carico del lavoratore locatario o del coniuge e familiari (che ne sostengano effettivamente la spesa).

Per erogare tali agevolazioni, quindi, il datore di lavoro dovrà acquisire e conservare per eventuali controlli, la documentazione che giustifichi la somma spesa e rimborsata in esenzione.

In alternativa il datore di lavoro potrà acquisire una DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ per il rimborso bollette utenze 2022, con la quale il lavoratore attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche. La dichiarazione dovrà contenere gli elementi necessari ad identificare tali utenze (es. numero fattura e intestatario, tipo di utenza, importo, data e modalità di pagamento). Sarà necessario acquisire anche la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante la circostanza che le medesime fatture non siano state già oggetto di rimborso presso lo stesso o altri datori.

Tutta la documentazione andrà conservata dalle parti per eventuali futuri controlli dell’Amministrazione finanziaria. I pagamenti da rimborsare potranno riferirsi anche a fatture che saranno emesse nel 2023, purché riguardanti consumi del 2022. Tutte le informazioni sono reperibili presso il nostro Studio.

Pubblicato in Normativa, Notizie, Prassi, Utilità | Lascia un commento

Periodo di prova nei contratti a tempo determinato

Nel rapporto di lavoro a tempo determinato, il periodo di prova va stabilito in misura proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere, in relazione alla natura dell’impiego.

Il legislatore regolamenta una materia sino ad oggi incerta, fissando il principio della proporzionalità del periodo di prova in rapporto alla durata del contratto e alle mansioni in relazione all’impiego.

Tuttavia c’è scarsa concretezza nella norma, in quanto il concetto di “proporzionale” non conosce una sua definizione sostanziale, lasciando all’interprete la scelta di individuare i parametri di riferimento al fine di procedere alla diminuzione del periodo di prova rispetto a quanto previsto dalla contrattazione collettiva (CC) per il rapporto a tempo indeterminato.

La Fondazione studi dei Consulenti del lavoro, nell’approfondimento del 6 settembre scorso, ritiene che nell’ambito della durata massima, predeterminata dal legislatore, e della durata inferiore prevista dalla CC, le parti contrattuali possano individuare concordemente parametri validi di proporzionalità basandosi sulla durata complessiva del contratto (es. stilando una graduazione di durata della prova in ragione dei mesi o degli anni di durata del contratto a termine) e sul tipo di mansioni da svolgere (es. predisponendo una graduazione di durata della prova in base al mansionario disciplinato nel CC applicato), tenendo conto della natura del lavoro (ad es. modulando i due parametri indicati in funzione del settore ove opera l’azienda e della rilevanza oggettiva dell’impiego), per poi procedere alla certificazione della loro volontà.

Il legislatore prevede che in caso di rinnovo di un contratto di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non può essere soggetto ad un nuovo periodo di prova. Infatti, se la funzione della “prova” va individuata nella possibilità per entrambe le parti contrattuali di valutare il reciproco apprezzamento verso quel tipo di rapporto, tale funzione verrebbe meno in una logica di rinnovo. La ripetizione potrebbe essere ammessa solo se, in base all’apprezzamento del giudice di merito, vi sia la necessità per il datore di verificare, oltre alle qualità professionali, anche il comportamento e la personalità del lavoratore in relazione all’adempimento della prestazione, trattandosi di elementi suscettibili di modificarsi nel tempo per molteplici fattori, attinenti alle abitudini di vita o a problemi di salute.

Pubblicato in Normativa, Notizie, Utilità | Lascia un commento

IL CONTRATTO “TRASPARENZA” IN UNA SOLA PAGINA – IL FAC-SIMILE

L’incapacità di rispettare i tempi di recepimento della direttiva UE (in attesa dal 2019) , ha comportato il trasferimento “d’urgenza” di incombenze a datori di lavoro e consulenti del lavoro, in maniera irresponsabile, introducendo obblighi inattuabili durante la settimana di Ferragosto. Perché fino ad oggi sono restati inattivi? Tutto ciò è assolutamente irrispettoso.

Eventuali variazioni tardive al decreto potrebbero al massimo rimediare alla “svista” e confermare la “gentile concessione” della circolare n.4/2022 dell’ITL di rinvio ai contratti collettivi per gran parte dell’informativa.

Le imprese ed i Consulenti del Lavoro devono operare nell’immediatezza. per questo, cercando di dare un contributo in un’ottica di reale “semplificazione” abbiamo predisposto, con l’ausilio del Dott. Pierluigi Rausei, una dichiarazione di assunzione, snellendone i contenuti, che potesse rientrare in un solo foglio, ma in linea con i contenuti richiesti dalla norma, riducendo le informative essenziali e rinviando gran parte delle informazioni ai contratti collettivi di lavoro. Abbiamo ottimizzato la condizione consentita dalla legge di modificare l’orario al variare di nuove esigenze tecniche o organizzative, evitando così l’ingessatura del contratto. La proposta di contratto si riferisce ad un rapporto ordinario a tempo pieno monodatoriale standard, mentre per altri tipi di contratti occorrerà effettuare le opportune valutazioni ed aggiustamenti tecnici.

Abbiamo previsto che “Il datore di lavoro, al fine di adottare un efficace sistema di informazione dettagliata e di tempestivo aggiornamento delle norme di legge e contrattuali collettive nazionali nell’interesse del lavoratore che sia gratuito, trasparente, chiaro, completo e facilmente accessibile, comunica di adottare come prassi aziendale l’utilizzo da parte dei lavoratori del sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’art. 1, comma 6, del D.Lgs. n. 152/1997, come modificato dal D.Lgs. n. 104/2022.” Restiamo ora in attesa che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attui questo obbligo che si è assunto.

Il modello di contratto individuale, oggi proposto da me e Pierluigi Rausei per Quotidiano Ipsoa Wolters Kluwer Italia in fac-simile https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/08/25/decreto-trasparenza-nuova-dichiarazione-assunzione-non-complicato

Pubblicato in Normativa, Notizie, Prassi, Utilità | Lascia un commento

Ai Consulenti del Lavoro le verifiche del decreto flussi

Il decreto Semplificazioni fiscali dispone percorsi più agili per l’ingresso in Italia per motivi di lavoro di personale extracomunitario, di cui ai flussi 2021 e 2022, mediante il coinvolgimento dei professionisti di cui alla legge n.12/79 e delle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

In particolare è demandata ai Consulenti del Lavoro e alle organizzazioni datoriali più rappresentative, la verifica richiesta agli Ispettorati del lavoro (INL), in ordine alla “osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell’impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai CCNL di categoria applicabili”.

L’Ispettorato ha emanato la nota n.3820/22 con la quale informa che le verifiche di congruità (capacità patrimoniale, equilibrio economico-finanziario, fatturato, numero dei dipendenti e tipo di attività svolta dall’impresa) non spettano più all’INL, ma ai soggetti sopra definiti.

In caso di esito positivo delle verifiche è rilasciata apposita asseverazione che il datore produrrà unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.

L’Ispettorato ha, quindi, fornito ulteriori indicazioni sull’asseverazione con la circolare n.3/22, rilasciando anche il modello di asseverazione. Con riferimento alla capacità patrimoniale e all’equilibrio economico-finanziario del datore, sarà necessario verificare il possesso, in relazione a ciascun lavoratore che si intende assumere, di un reddito imponibile, o di un fatturato non inferiore a 30.000 euro annui, risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi, o dall’ultimo bilancio di esercizio.

Tra gli altri, l’Ispettorato precisa che il professionista e l’organizzazione datoriale devono acquisire il Durc del datore interessato, al fine di verificare la presenza di debiti con enti previdenziali e 4 dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n.445/00.

L’asseverazione, sotto la responsabilità anche penale del dichiarante, dovrà dar evidenza di tutta la documentazione verificata, da conservare per un periodo non inferiore a 5 anni, ed essere dettagliatamente argomentata. Per le domande 2021 già verificate dagli Ispettorati, i datori non sono tenuti a munirsi dell’asseverazione.

Info presso il nostro Studio di Consulenza del Lavoro.

Pubblicato in Normativa, Notizie, Prassi, Utilità | Lascia un commento

Ferie, dalla durata minima a come maturarle

È questo il periodo dell’anno in cui tradizionalmente trovano utilizzazione le ferie dei lavoratori dipendenti. La legge disciplina la durata minima (non inferiore a 4 settimane) di questo istituto, che rappresenta il momento principale e più prolungato di riposo psicofisico per il lavoratore, nonché le modalità di fruizione.

I giorni di ferie spettanti si calcolano considerando due variabili: la maturazione del diritto al momento del godimento delle ferie; la durata stabilita dai contratti collettivi o, in alcuni casi particolari, dalla legge.

La maturazione è collegata all’effettiva prestazione di lavoro. La fruizione delle ferie è un diritto irrinunciabile. Qualsiasi patto contrario, sia esso contenuto in un contratto collettivo che in un contratto individuale, è nullo. Le ferie devono essere godute per almeno 2 settimane nell’anno di maturazione, mentre il residuo maturato ogni anno deve essere goduto dal lavoratore nei 18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione.

Una forte tutela prevista dal Legislatore al fine di garantire ai lavoratori un effettivo momento di prolungato riposo dal lavoro è rappresentata dalla impossibilità di monetizzare il diritto al godimento dei periodi di ferie maturati durante la vigenza di un contratto di lavoro.

La liquidazione dell’indennità per ferie non godute è ammessa solamente nel momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

I provvedimenti adottati durante l’emergenza sanitaria hanno previsto una indicazione gestionale per tutti i datori di lavoro, su tutto il territorio nazionale, spingendo i datori di lavoro a promuovere e favorire la fruizione di ferie e congedi ordinari.

I decreti hanno stabilito che, fermo il diritto irrinunciabile e costituzionalmente garantito del lavoratore al godimento di ferie annuali retribuite, l’esatta determinazione del periodo feriale, presupponendo una valutazione comparativa di diverse esigenze, spettasse unicamente all’imprenditore, quale estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo dell’impresa. Di competenza del lavoratore, invece, indicare al proprio datore il periodo entro il quale intende fruire del riposo annuale.

Info presso il nostro Studio di Consulenza del Lavoro.

Pubblicato in Normativa, Notizie, Utilità | Lascia un commento

Lo STUDIO ASSENTI di San Benedetto del Tronto premiato tra le 100 eccellenze degli Studi di Consulenti del lavoro e Dottori Commercialisti d’Italia

Selezionato nella lista “100 Best in Class” l’ambito riconoscimento è giunto per il “Valore economico e sviluppo di business” verso i propri clienti. La selezione è avvenuta a cura di Euroconference e TeamSystem, con il supporto di Forbes Italia e The European House –Ambrosetti SPA con cerimonia nella splendida cornice di Villa Erba a Cernobbio, sulla riva del Lago di Como.

 

CERNOBBIO – Lo STUDIO ASSENTI di San Benedetto del Tronto di MARCO ASSENTI premiato tra i 100 profili che Euroconference e TeamSystem, con il supporto di FORBES Italia e The European House – Ambrosetti SPA, hanno selezionato all’interno della lista “ 100 Best in Class ”, volta a premiare i migliori Studi di Consulenti del lavoro e Dottori Commercialisti d’Italia. Un’iniziativa pensata per valorizzare le eccellenze italiane nella comunità dei professionisti economici e dei giuristi di impresa, auspicabili protagonisti della ripresa e del rilancio del Paese in un momento di incoraggiante crescita economica e messa a terra di importanti programmi di investimenti e riforme

Lo STUDIO ASSENTI premiato per il “Valore economico e sviluppo di business”.

La commissione, formata da docenti universitari, responsabili dell’amministrazione di aziende, Dottori commercialisti, manager e Consulenti del Lavoro con importanti esperienze, ha selezionato lo STUDIO ASSENTI nella sezione “Valore economico e sviluppo di business”, ovvero tra gli Studi che hanno creato maggiore valore economico e sviluppo del business per i propri clienti accompagnandoli nel loro percorso di crescita.  Lo Studio Assenti offre servizi professionali alle Aziende per tutte le esigenze in ogni ambito, fondato negli anni 60 da Giuseppe Assenti è uno degli studi di consulenza del lavoro, aziendale e tributaria più storici e tra i più evoluti come attività di supporto alle PMI.

“ La nostra mission – dice Marco Assenti è sempre stata quella di rendere ‘immortali’ le imprese clienti e capaci di affrontare con competenza le sfide sempre diverse ed impegnative utilizzando le migliori opportunità offerte dalle normative. Negli anni abbiamo sostenuto e favorito la crescita di centinaia di imprese sempre al fianco di imprenditori di ogni dimensione, spesso leader nei propri settori di attività, prestando assistenza professionale in materia di consulenza del lavoro e gestione delle risorse umane, fiscalità d’impresa, con una particolare attenzione alle relazioni industriali ed i rapporti con enti assicurativi previdenziali, amministrazione finanziaria e contenzioso. La consulenza in ambito legale è ottimizzata grazie alla qualificata rete di avvocati, in ambito legale giuslavoristico e tributario, partners dello Studio. L’eccellenza è sempre stata nel DNA del nostro Studio ed il riconoscimento della collocazione tra i  – 100 Best in Class – italiani da parte di FORBES, Team System e Euroconference, che ben conoscono il mondo delle professioni, ci gratifica e ci dà impulso a seguire il percorso tracciato.”

Lo Studio Assenti, ha la propria sede operativa a San Benedetto del Tronto. È composto dal titolare senior Marco Assenti Consulente del Lavoro affiancato dai figli Andrea Assenti Consulente del Lavoro e Cristiana Assenti Dottore Commercialista ed altri professionisti e dipendenti che, applicando gli insegnamenti e i valori dei fondatori, operano guidati da alcuni condivisi princìpi fondamentali. Primo fra tutti l’ascolto continuo e la ricerca ed applicazione di soluzioni pragmatiche alle questioni complesse del settore. Una gestione della professione giuslavoristica, fiscale, contabile, aziendale che lo Studio porta avanti seguendo un approccio basato sulla competenza l’esperienza, l’integrità e la responsabilità. Nello spirito di evoluzione che ha contraddistinto la storia dello Studio e in coerenza con l’approccio e la fiducia che permea i rapporti con i clienti, si è aggiunta negli ultimi tempi anche l’assistenza nell’ambito delle tematiche riguardanti servizi utili alle imprese sulla digitalizzazione e rilascio di identità digitale, grazie alla capacità di coniugare le competenze tradizionali con la comprensione professionale di temi di assoluta rilevanza oggi per la vita delle imprese.

Marco Assenti Consulente del Lavoro – Titolare

Andrea Assenti – Consulente del Lavoro

Cristiana Assenti – Dottore Commercialista

Pubblicato in Notizie, Utilità | Lascia un commento

Contratto a chiamata, le regole

Stagione estiva alle porte e settore del turismo che richiede flessibilità nella gestione dei rapporti di lavoro, ecco una possibile applicazione del lavoro a chiamata. Il contratto a chiamata (o intermittente), a tempo determinato o indeterminato, prevede che un lavoratore si ponga a disposizione di un datore che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno.

Il contratto a chiamata (stipulato in forma scritta ai fini della prova) deve contenere:

  • durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che ne consentono la stipulazione;
  • luogo, modalità e relativo preavviso di chiamata che, in ogni caso, non può essere inferiore a un giorno lavorativo; trattamento economico e normativo e relativa indennità di disponibilità, ove prevista;
  • forme e modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l’esecuzione della prestazione di lavoro, nonché le modalità di rilevazione della prestazione;
  • tempi e modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità;
  • misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività.

Può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi.

In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con Decreto del Ministro del Lavoro del 1923.

Il contratto intermittente può in ogni caso essere concluso con:

  • soggetti con meno di 24 anni di età (purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il 25° anno);
  • soggetti con più di 55 anni di età.

Il contratto a chiamata è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore, per un massimo di 400 giornate di lavoro effettivo nell’arco di 3 anni solari, ma fanno eccezione i settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo.

In caso di superamento del predetto periodo, il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Le tipologie di lavoro intermittente sono due:

  • con obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità per i periodi di inattività durante i quali ha comunque garantito al datore la propria disponibilità a rispondere alle chiamate;
  •  senza obbligo di risposta alla chiamata e, quindi, senza indennità di disponibilità nei periodi di inattività.

Ogni informazione è reperibile presso il nostro Studio.

 

 

 

Pubblicato in Normativa, Notizie, Prassi, Utilità | Lascia un commento