Tirocini Regione Marche

imm-tirocini-formativiIl tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento o il reinserimento lavorativo. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro.
 
Non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo.
 
I tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione dello stesso.
 
 
Tirocini formativi e di orientamento: sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi.
 
 
Tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro: sono finalizzati a percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro. Sono rivolti principalmente a disoccupati (anche in mobilità) e inoccupati. Questa tipologia di tirocini è altresì attivabile in favore di lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione a zero ore, sulla base di specifici accordi sindacali, in attuazione delle politiche attive del lavoro, per l’erogazione di ammortizzatori sociali.
 
 
Tirocini formativi e di orientamento o di inserimento-reinserimento al lavoro, destinati a soggetti svantaggiati di cui all’art. 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.
 
 
Tirocini formativi e di orientamento o di inserimento-reinserimento al lavoro destinati ai disabili, di cui alla legge 68/99.

TIROCINI FORMATIVI


La Regione Marche, con DGR n. 1134 del 29/07/2013, ha approvato i nuovi principi e criteri applicativi per i tirocini, sulla base dell’art. 18 della legge regionale n. 2/2005 e delle linee guida nazionali, definite il 24/01/2013 in sede di Conferenza Stato – Regioni, ai sensi dell’articolo 1, commi 34-36 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

La nuova normativa regionale, dovrà essere applicata ai tirocini extra curriculari attivati a partire da martedì 27 agosto 2013, giorno successivo a quello della pubblicazione della DGR 1134/2013 sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 68 del 26/08/2013.

Con questo nuovo regolamento regionale, la Regione Marche definisce il tirocinio come una misura formativa di politica attiva, non configurata come rapporto di lavoro, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento o il reinserimento lavorativo.

 

Con l’applicazione di questa delibera, nella Regione Marche le tipologie di tirocinio diventano quattro:

La prima, con finalità orientativa e formativa, è finalizzata ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità deigiovani nel percorso di transizione tra la formazione (scuola/università/formazione professionale) e lavoro, attraverso una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari sono le persone che hanno conseguito un titolo studio negli ultimi dodici mesi.

La seconda tipologia riguarda i tirocini di inserimento o di reinserimento al lavoro,  rivolti principalmente a disoccupati, persone in mobilità e inoccupati, ma attivabile anche in favore di lavoratori in cassa integrazione, sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l’erogazione degli ammortizzatori sociali.

La terza tipologia riguarda i tirocini di orientamento e formazione o di inserimento e reinserimento in favore di persone svantaggiate (legge n. 381/91) nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.

La quarta tipologia riguarda i tirocini di orientamento e formazione o di inserimento e reinserimento in favore dipersone con disabilità (ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999).

Queste le novità più rilevanti che la nuova normativa della Regione Marche apporta all’istituto dei tirocini:

  • La durata massima dei tirocini è stabilita essere di 6 mesi, comprensiva delle eventuali proroghe e al netto di eventuali sospensioni per maternità, malattia lunga o infortunio. Per i soggetti svantaggiati e per i disabili è previsto che la durata del tirocinio possa essere rispettivamente di 12 e 24 mesi.
  • Il soggetto ospitante non potrà realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante.
  • I tirocinanti non devono aver avuto precedenti rapporti di lavoro con il soggetto ospitante e non potranno essere utilizzati per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso.
  • I soggetti ospitanti non potranno attivare tirocini per un periodo pari a 12 mesi qualora risultasse che, tra quelli di inserimento o reinserimento lavorativo già realizzati e conclusi negli ultimi 24 mesi, almeno un terzo dei tirocinanti non siano stati successivamente assunti, con un contratto di lavoro di durata almeno pari a quella del tirocinio concluso.
  • I soggetti ospitanti possono accogliere tirocinanti, in proporzione alla loro dimensione, con i seguenti limiti:
    • le unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra zero e cinque: un tirocinante;
    • le unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e venti:  due tirocinanti;
    • le unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato superiore a ventuno: tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento.
  • Al termine del tirocinio il soggetto promotore, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, dovrà rilasciare al tirocinante un’attestazione dei risultati sulla base di uno specifico schema previsto dalla delibera regionale, specificando le competenze acquisite con riferimento ad una qualificazione prevista dal Repertorio regionale definito dalla Regione Marche.
  • L’esperienza di tirocinio effettuata dovrà essere registrata sul libretto formativo del cittadino, qualora il tirocinante abbia partecipato ad almeno il 75% della durata prevista dal progetto formativo.
  • A tutti i tirocinanti dovrà essere corrisposta un’indennità per la partecipazione al tirocinio di importo non inferiore a 350,00 euro lordi mensili, al superamento della soglia del 75% delle presenze mensili stabilite dal progetto formativo.
  • La Regione Marche, al fine di garantire il rispetto delle finalità previste in delibera, promuoverà un monitoraggioper analizzare le caratteristiche anagrafiche e professionali dei tirocinanti, la diffusione dei tirocini a livello regionale e i risultati occupazionali post tirocinio.
  • In caso di mancato rispetto di quanto previsto dalle convenzioni o dal progetto formativo individuale ai soggetti ospitanti sarà è fatto divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi 18 mesi.

 


TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE


La Regione Marche, con DGR n. 293 del 31/03/2016, ha approvato i principi applicativi dei “Tirocini finalizzati all’inclusione sociale” in attuazione delle Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione” approvate dalla Conferenza Permanente Stato – Regioni il 22/01/2015. 

La nuova normativa regionale, dovrà essere applicata a partire da sabato 16 aprile 2016, giorno successivo a quello della pubblicazione della DGR 293/2016 sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 46 del 15/04/2016.

Con questo nuovo regolamento regionale la Regione Marche stabilisce che questa tipologia di tirocini abbia la finalità difavorire l’inclusione sociale, l’autonomia e la riabilitazione a favore delle persone prese in carico da servizi sociali professionali e/o sanitari competenti in favore di persone o nuclei familiari in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio.

 

Con l’applicazione di questa delibera nella Regione Marche viene inserita una nuova tipologia di tirocinio, in aggiunta a quelle già previste dalla DGR n. 1134/2013.

Queste le novità più rilevanti che la nuova normativa della Regione Marche apporta: 

  • La durata massima dei tirocini finalizzati all’inclusione sociale è di 24 mesi, eventualmente prorogabile per la durata stessa del progetti attivato.
  • I tirocini finalizzati all’inclusione sociale sono esclusi dai limiti numerici indicati all’art. 9 della DGR n. 1134 del 29/07/2013, con riferimento al numero massimo di tirocini attivabili all’interno della medesima unità operativa.
  • Alla convenzione, che regola i tirocini, deve essere allegato un “progetto personalizzato” per ciascun tirocinante, da sottoscrivere da parte dei soggetti coinvolti nell’esperienza di tirocinio (tirocinante, soggetto promotore, soggetto ospitante, ente che ha in carico la persona).
  • Possono essere soggetti promotori dei tirocini finalizzati all’inclusione sociale anche gli enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS), i Comuni, le Unioni di comuni, le Unioni montane e l’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR).
  • Il soggetto ospitante dovrà nominare un tutor aziendale, in possesso delle esperienze e competenze professionali adeguate mentre il soggetto che ha in carico il tirocinante dovrà nominare un Case Manager.
  • Il soggetto ospitante può realizzare più di un tirocinio finalizzato all’inclusione sociale con il medesimo tirocinante, purché non contemporaneamente 
  • Il tirocinio finalizzato all’inclusione sociale può essere realizzato anche nel caso in cui il tirocinante abbia avuto precedenti rapporti di lavoro con il soggetto ospitante
  • Ai tirocinanti dovrà essere corrisposta un’indennità per la partecipazione al tirocinio di importo non inferiore a 180 euro mensili al superamento della soglia del 75%, o del 40% nel caso in cui il tirocinante sia una persona con disabilità riconosciuta ai sensi dell’art. 4 della L. n. 104/92, delle presenze mensili stabilite dal progetto personalizzato.
  • Al termine del tirocinio il soggetto promotore dovrà rilasciare al tirocinante un’attestazione dei risultati in cui, sulla base della valutazione del soggetto ospitante, del case managere della relazione finale dello stesso tirocinante, dovranno essere indicate le attività svolte e i risultati conseguiti

 

 

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