Lavoro accessorio: nuova disciplina delle prestazioni occasionali

Aggiornamento 11/07/2017

Dal 23 giugno 2017 è in vigore la normativa sulle prestazioni di lavoro occasionali, che prendono il posto dell’abrogato lavoro accessorio.(ex voucher o buoni lavoro)
La disciplina differisce a seconda che l’utilizzo avvenga nell’ambito dello svolgimento di un’attività professionale o di impresa, oppure da parte di una persona fisica. Nel primo caso, viene posto in essere un contratto di prestazione occasionale; nel secondo, si utilizza il c.d. “libretto famiglia”.
Esistono, inoltre, delle particolarità per il settore agricolo.

Il rapporto tra datore di lavoro (d’ora in poi: utilizzatore) e lavoratore (d’ora in poi: prestatore) viene avviato e gestito tramite una piattaforma informatica INPS.

Contratto di prestazione occasionale

1. Generalità dei settori.
Possono stipulare il contratto di prestazione occasionale gli utilizzatori (professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata) che hanno fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato.
Il ricorso alla prestazione occasionale è escluso:
– quando l’utilizzatore ha in corso o ha cessato da meno di 6 mesi, con il medesimo lavoratore, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa;
– nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi;
– per le imprese dell’edilizia e di settori affini, esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, del settore delle miniere, cave e torbiere.
Si deve trattare di prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti di importo indicati in tabella.

Limiti di reddito (1)
Prestatore Con un solo utilizzatore Con più utilizzatori
€ 2.500 complessivi (2) € 5.000 complessivi
Utilizzatore Con un solo prestatore Con più prestatori
€ 2.500 complessivi (2) € 5.000 complessivi (3)
(1) Riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa. Gli importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, al netto di contributi, premi e costi di gestione.
(2) In caso di superamento, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
(3) Sono computati in misura pari al 75% del loro effettivo importo, i compensi corrisposti a: titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico o l’università; disoccupati; percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) o di altre prestazioni di sostegno del reddito.

La durata massima della prestazione nell’arco dello stesso anno civile è pari a 280 ore. In caso di superamento, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
La misura del compenso è fissata dalle parti, nel rispetto del livello minimo orario pari a € 9 netti.
L’importo del compenso giornaliero deve comunque essere almeno pari a € 36,00, cioè alla misura minima fissata per la remunerazione di 4 ore lavorative, anche se la durata effettiva della prestazione giornaliera è inferiore a 4 ore. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto del minimo di € 9 orari.
Il prestatore, secondo quanto previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti, ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali.
Il prestatore ha diritto all’assicurazione IVS (con iscrizione alla Gestione separata INPS) e all’assicurazione INAIL.
contributi da versare alla Gestione separata, in misura pari al 33% del compenso, sono interamente a carico dell’utilizzatore. Lo stesso vale per i premi INAIL, che ammontano al 3,5% del compenso. Pertanto, sul compenso minimo orario di € 9 netti l’onere INPS è pari a € 2,97; quello INAIL € 0,32. Ad essi si aggiunge un onere di gestione pari all’1%.
L’accesso alle prestazioni di lavoro occasionali avviene tramite la registrazione, da parte di utilizzatori e prestatori, all’interno dell’apposita piattaforma informatica INPS. Per attivare il contratto di prestazione occasionale l’utilizzatore deve preventivamente alimentare il proprio portafoglio telematico per sostenere tutti gli oneri economici, mediante modello F24, oppure strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c o su carta di credito/debito.
Per quanto riguarda gli oneri di comunicazione, almeno entro un’ora prima dell’inizio della prestazione, l’utilizzatore deve trasmettere una dichiarazione contenente, tra l’altro, i dati anagrafici e identificativi del prestatore, la misura del compenso pattuito, il luogo di svolgimento, la data, l’ora di inizio e di termine e l’oggetto della prestazione. Se la prestazione non ha luogo per motivi straordinari, l’utilizzatore – entro le ore 24 del terzo giorno successivo a quello programmato di svolgimento della prestazione – deve revocare la dichiarazione trasmessa all’INPS. In mancanza di revoca, l’INPS provvede comunque al pagamento delle prestazioni e all’accredito dei contributi e dei premi.
Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione (o della revoca) con SMS o messaggio di posta elettronica.
L’INPS provvede:
– al pagamento del compenso al prestatore entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione;
– all’accredito dei contributi e al trasferimento all’INAIL dei premi.

I compensi, corrisposti dall’INPS al prestatore:
– sono esenti da imposizione fiscale;
– non incidono sul suo stato di disoccupato;
– sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

2. Settore agricolo. 
Nel settore agricolo, fatto salvo il limitedi non più di 5 dipendenti, il contratto di prestazione occasionale è ammesso per le attività lavorative rese dai seguenti soggetti, purché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli:
– titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
– giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico o l’università;
– disoccupati (art. 19 D.Lgs. 150/2015)
– percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) o di altre prestazioni di sostegno del reddito.
La disciplina differisce da quella prevista per gli altri settori in quanto:
– il compenso minimo orario è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In ogni caso, l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di 4 ore lavorative, anche quando la durata effettiva della prestazione giornaliera è inferiore a 4 ore;
– la comunicazione della prestazione deve indicare la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a 3 giorni (anziché data e ora di inizio e di termine della prestazione), nonché il compenso calcolato con le modalità indicate al punto precedente;
– la trasformazione a tempo pieno e indeterminato del rapporto avviene in caso di superamento del limite di durata, calcolato rapportando il limite di € 2.500 e la retribuzione oraria individuata con le modalità sopra.

1) Quando, per motivi di carattere straordinario (ad esempio, indisponibilità sopravvenuta del prestatore o condizioni climatiche non idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa), la prestazione non viene resa, l’utilizzatore revoca la dichiarazione inoltrata all’INPS entro le ore 24 del terzo giorno successivo alla data conclusiva dell’arco temporale originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione.
2) Nel caso in cui l’arco temporale della prestazione indicato nella comunicazione si collochi a cavallo fra due mesi, il pagamento del compenso avviene il mese successivo alla data finale del periodo indicato (ad esempio, se la prestazione è effettuata dal 30 settembre al 2 ottobre 2017, il pagamento del compenso avviene entro il 15 novembre 2017).

Libretto famiglia
Le persone fisiche possono ricorrere a prestazioni occasionali utilizzando un libretto nominativo prefinanziato, denominato «Libretto Famiglia», acquistabile tramite la piattaforma o presso gli uffici postali.
Sono esclusi coloro che hanno in corso o hanno cessato da meno di 6 mesi, con il medesimo lavoratore, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
Il ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale è ammesso nell’ambito di:
– piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, pulizia o manutenzione;
– assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
– insegnamento privato supplementare.
L’utilizzo della prestazione avviene nel rispetto dei limiti di importo e di durata sopra indicati.
Per prestazioni di durata fino a 1 ora viene attribuito al prestatore un titolo di pagamento(contenuto nel libretto famiglia) del valore nominale di € 10 (di cui € 8 rappresentano il compenso netto per il prestatore).
Il prestatore di lavoro ha diritto all’assicurazione IVS (con iscrizione alla Gestione separata INPS) e all’assicurazione INAIL.
Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell’utilizzatore:
– la contribuzione alla Gestione separata (€ 1,65);
– il premio INAIL (€ 0,25);
– € 0,10 destinati al finanziamento degli oneri gestionali.
L’accredito di contributi e premi avviene con le modalità esaminate per la generalità dei settori.
L’accesso alle prestazioni di lavoro occasionali avviene tramite la registrazione, da parte di utilizzatori e prestatori, all’interno dell’apposita piattaforma.
Per attivare il servizio, l’utilizzatore versa attraverso la piattaforma o con modello F24, le somme corrispondenti agli oneri (retributivi e assicurativi) da sostenere.
Entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, l’utilizzatore comunica all’INPS i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento, l’ambito e la durata della prestazione, nonchè ogni altra informazione necessaria alla gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione con SMS o messaggio di posta elettronica.

I compensi, corrisposti dall’INPS al prestatore:
– sono esenti da imposizione fiscale;
– non incidono sul suo stato di disoccupato;
– sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

 


 

Sanzioni

 

Violazione Sanzione
Mancata comunicazione della prestazione Amministrativa: da € 500 a € 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione (*)
Utilizzo del contratto di prestazione occasionale:
– nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi
– da soggetti con più di 5 dipendenti a tempo indeterminato
– da imprese agricole senza i requisiti richiesti
– da imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere
(*) Non si applica la procedura di diffida (art. 13 D.Lgs. 124/2004).

art. 54 bis DL 50/2017conv. in L. 21 giugno 2017 n. 96: GU 23 giugno 2017 n. 144 Supp. Ord. n. 31;Circ. INPS 5 luglio 2017 n. 107

 

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