Niente reverse charge per la verifica degli impianti di messa a terra

Niente reverse charge per la verifica degli impianti di messa a terra

Con la risoluzione 111 dell’11.08.2017, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è soggetta al meccanismo dell’inversione contabile l’attività di verifica degli impianti di messa a terra presso attività pubbliche o private da parte di soggetti abilitati dal Ministero delle attività produttive ai sensi del d.p.r. n. 462 del 2001.

A partire dal 1/01/2015, la legge di stabilità 2015 ha previsto l’estensione del meccanismo dell’inversione contabile ad una serie di prestazione di servizio riferite ad edifici, che si affiancano alle fattispecie già previsto in precedenza. Nello specifico, il reverse charge è stato esteso  alle “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”

In una “logica di semplificazione e allo scopo di evitare incertezze interpretative”, l’Agenzia ha chiarito che per individuare il campo di applicazione delle “nuove” disposizioni (prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici):

  • occorre  far riferimento unicamente ai codici attività della Tabella ATECO 2007, non rilevando l’attività svolta in via prevalente dall’impresa prestatrice (es: attività di produzione)
  • non rilevando la natura contrattuale della prestazione di servizio: appalto di servizi o prestazione d’opera
  • rimanendo escluse le cessioni di beni con posa in opera accessoria

ATTIVITÀ DEL PRESTATORE: i soggetti passivi che rendono tali servizi applicano il reverse:

a) a prescindere che operino nel settore edile (sez. F classificazione ATECO), dovendo invece operare nell’ambito dei settori individuati dai codici Ateco 43 (demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici) o 81 (attività di pulizia).

ATTIVITÀ “SISTEMATICHE

In modo del tutto analogo a quanto precedentemente chiarito per i subappalti in edilizia (RM 172/2007), l’Agenzia ritiene che il reverse charge sia riservato ai prestatori:

  • che svolgono sistematicamente attività ricomprese nelle codifiche ATECO di cui sopra
  • ancorché non siano state comunicate all’Agenzia delle entrate (ex art. 35 Dpr 633/72).
IL CASO

In riferimento al caso di specie,  si osserva che il decreto del Presidente della Repubblica n. 462 del 22 ottobre 2001 sancisce, tra l’altro, l’obbligo da parte di qualsiasi datore di lavoro di effettuare verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra della propria attività da parte di un organismo di ispezione abilitato dal Ministero delle Attività Produttive sulla base della normativa tecnica europea UNI CEI, o in alternativa da Asl/Arpa. Detti organismi di ispezione, al fine di garantire l’obiettività delle verifiche effettuate, devono essere indipendenti da qualsiasi vincolo con installatori, progettisti, manutentori e consulenti di impiantistica. Tali verifiche si sostanziano in atti di accertamento tecnico che devono essere effettuati periodicamente e consistono in un complesso di operazioni materiali che hanno lo scopo di accertare che l’impianto sia conforme a determinati requisiti tecnici. In tal senso depone, altresì, il codice 71.20.21 ATECO 2007 utilizzato dall’istante (“Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi” – non ricompreso nell’elenco di cui alla circolare n. 14/E del 2015), che risulta riferibile ad un’attività di certificazione prodotti, processi e sistemi.

LA SOLUZIONE DELL’AGENZIA

In riferimento alla fattispecie prospettata, l’Agenzia chiarisce che:

  • non trova applicazione il meccanismo dell’inversione contabile di cui all’articolo 17, sesto comma, lett. a-ter), del d.p.r. n. 633 del 1972, ma il metodo ordinario di adempimento dell’imposta
  • a patto che l’attività svolta dallo stesso si limiti a certificare la corrispondenza degli impianti elettrici in oggetto alla specifica normativa di settore e prescinde dall’effettuazione di qualsiasi intervento di manutenzione sugli impianti stessi.
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