Sotto l’albero di Natale, per effetto di un emendamento introdotto nella legge di Bilancio 2018, approvata, in via definitiva, il 23 dicembre u.s., le società sportive hanno trovato, come regalo, la soluzione ad un problema che l’abrogazione dei voucher aveva evidenziato con una certa rilevanza: mi riferisco al lavoro discontinuo degli steward negli stadi di calcio che, nella gran parte dei casi, era remunerato attraverso i c.d. “buoni lavoro”, sia direttamente che attraverso forme di appalto, cosa consentita, anche con l’utilizzazione dei voucher, dal DM. del Ministro dell’Interno dell’8 agosto 2007, modificato nel corso del 2010. Del resto, se si prendono in esame i datori di lavoro che, a vario titolo, hanno, negli anni passati, fatto ricorso agli stessi, si può ben verificare come ai primi posti della classifica si trovino sia società fornitrici di steward che società di calcio di primissima fascia.
Ora il Legislatore, intervenendo nel “corpus” dell’art. 54-bis del D.L. n. 50 convertito, con modificazioni, nella legge n. 96/2017, ha allargato le ipotesi previste dalla nuova disciplina relativa alle prestazioni occasionali, alle società sportive che sono quelle identificate dall’art. 10 della legge n. 91/1981 (non solo società di calcio ma, in generale, società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata che possono stipulare contratti con atleti professionisti): esse debbono ottenere, prima del deposito dell’atto costitutivo ex art. 2330 c.c., l’affiliazione ad una o più federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI.
E’ appena il caso di sottolineare come tali disposizioni specifiche trovino applicazione soltanto per gli steward e non per altri lavoratori occasionali con diversa qualifica: se gli stessi dovessero essere utilizzati le società sportive rientreranno all’interno delle disposizioni previste, in via generale, per gli altri committenti (limiti dimensionali da rispettare – forza-lavoro fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato – e compenso con la stessa società non superiore ai 2.500 euro per ogni lavoratore ed un tetto complessivo fissato a 5.000 euro).
Ma come ha operato il Legislatore?
Ha effettuato un’opera di interpolazione iniziando dal comma 1 che identifica i prestatori occasionali ed il compenso complessivo che gli stessi possono ottenere con tale attività in un anno civile (1° gennaio – 31 dicembre): è stato aggiunta la lettera c-bis attraverso la quale si identificano come prestatori anche i soggetti utilizzati “per le attività di cui al DM 8 agosto 2007, pubblicato sulla G.U. n. 195 del 23 agosto 2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge n. 91/1981, per compensi di importo complessivo non superiori a 5.000 euro (che vanno intesi, come negli altri casi, al netto dei contributi previdenziali, dei premi assicurativi e dei costi di gestione)”, oltre che, ovviamente, esenti da IRPEF, come stabilisce il comma 4, il quale afferma, chiaramente, che non incidono neanche sull’eventuale “status” di disoccupato od inoccupato. Ovviamente, trovano anche piena applicazione le norme di tutela previste dal D.L.vo n. 66/2003 in materia di pause, di riposo giornaliero e settimanale, nonché quelle, particolarmente cogenti, previste dall’art. 3, comma 8 del D.L.vo n. 81/2008.
Una brevissima considerazione: il Legislatore sembra aver riferito il compenso complessivo non superiore ai 5.000 euro non alla totalità degli utilizzatori, come afferma la lettera a) del comma 1 ma “a ciascun utilizzatore di cui alla legge n. 91/1981”. Da ciò discende la possibilità di “sforare” tale tetto complessivo, cosa possibile se si pensa a steward che, ad esempio, “lavorano” per le due società di calcio presenti in alcune città (Roma, Milano, Torino, Genova, Verona).
Da quanto appena detto si evince che le prestazioni occasionali possono essere utilizzate unicamente per l’attività degli steward (il DM prevede una serie di requisiti personali e professionali, controlli, selezione e formazione) adibiti ad attività di bonifica degli impianti, prefiltraggio, filtraggio, instradamento all’interno dell’impianto sportivo, vigilanza, assistenza alle persone diversamente abili ed in compiti finalizzati ad evitare violazioni del regolamento d’uso. Si tratta di lavoratori che svolgono gran parte della loro attività sotto la diretta vigilanza degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza preposti ai servizi di prefiltraggio e filtraggio ed i cui nominativi sono noti al Prefetto della provincia ove ha sede l’impianto sportivo. L’elenco delle persone formate è tenuto costantemente aggiornato dalla Questura competente per territorio che verifica la permanenza dei requisiti personali richiesti. Il Prefetto può disporre il divieto di utilizzazione dei lavoratori interessati, qualora abbiano perso alcuni dei requisiti richiesti (sono individuati nell’allegato A al DM), per violazione od omissione delle disposizioni impartirete dall’autorità di pubblica sicurezza o dell’Ente o società affidataria, per condotte incompatibili con i doveri degli incaricati di pubblico servizio (caratteristica che assumono gli steward nell’esercizio dei loro compiti) o per ogni altro abuso del titolo.
La seconda interpolazione la si trova al comma 6 ove il Legislatore ha identificato i soggetti che possono ricorrere alle prestazioni occasionali: dopo le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa (nella sostanza, “le famiglie”) e gli utilizzatori con i limiti dimensionali previsti dal comma 14 (non avere in forza più di 5 dipendenti a tempo indeterminato) ed i divieti di settore (ad esempio, edilizia ed affini) o di tipologia contrattuale (appalto di opere e servizi), viene inserita la lettera b-bis che ricomprende, appunto, come voce autonoma “le società sportive di cui alla legge n. 91/1981”.
La terza novità viene inserita all’interno del comma 10: per le società sportive l’utilizzo delle prestazioni occasionali degli steward avverrà attraverso il “Libretto Famiglia” (appare singolare chiamare in questo modo le modalità con le quali tali attività vengono gestite da società, con scopo di lucro, gestite sotto forma di società per azioni, anche quotate in Borsa): ciò appare chiaro allorquando il Legislatore, espressamente, dopo aver individuato le attività c.d. “familiari” aggiunge, con la lettera c-bis le “attività di cui al DM 8 agosto 2007, limitatamente alle società sportive di cui al comma 6, lettera b- bis”.
Fin qui le nuove disposizioni che, a mio avviso, necessitano di alcuni chiarimenti e che, presumibilmente, potrebbero chiedere un nuovo intervento normativo.
Il Legislatore ha voluto, senz’altro, risolvere la “questione steward” negli stadi di calcio e, probabilmente, tale volontà lascia presumere la “non applicazione” del tetto massimo dei 5.000 euro previsto per tutti gli utilizzatori individuati, al comma 1, lettera b, dall’art. 54-bis, però ha dimenticato di esplicitarlo nella disposizione: se così non fosse sarebbe tutto inutile, sol che si presti attenzione alla circostanza che in “partite di cartello” (derby, Champions League, ecc.) gli steward (detti anche “assistenti di stadio”) utilizzabili sono diverse centinaia.
La procedura per l’attivazione delle prestazioni occasionali è la stessa individuata nelle altre ipotesi: sia le società sportive che gli steward debbono registrarsi (con il PIN INPS, o il Sistema Pubblico di Identità Digitale SPID, o Carta Nazionale dei Servizi CNS), preventivamente, al servizio www.inps.it/PrestazioniOccasionali, utilizzando la piattaforma informatica dell’Istituto, fornendo una serie di indicazioni necessarie sia per la gestione del rapporto che per gli adempimenti contributivi. Di particolare importanza per i lavoratori è la identificazione dell’IBAN del conto corrente bancario, postale o della carta di credito fornita di IBAN, in quanto l’accredito delle prestazioni avverrà, attraverso l’INPS il giorno 15 del mese successivo alle prestazioni, utilizzando quel mezzo e l’INPS non risponderà di accredito “non andato a buon fine” per una errata indicazione o perché lo steward, cambiando banca e conto corrente, non ha provveduto ad effettuare la dovuta comunicazione. Mancando la possibilità di accredito, si procederà ad effettuare il pagamento attraverso un bonifico postale domiciliato con il costo pari a 2,60 euro, a carico del lavoratore.
Le società sportive dovranno dotarsi del c.d.”Libretto Famiglia”, di natura informatica, acquistabile attraverso la piattaforma INPS o un Ufficio Postale. Esso contiene titoli di pagamento nominale pari a 10 euro, ognuno utilizzabile per prestazioni di durata non superiore a 60 minuti. La somma appena evidenziata è la risultante di:
- 8,00 euro a titolo di compenso per lo steward;
- 1,65 a titolo di contribuzione ivs alla gestione separata INPS;
- 0,25 a titolo di premio assicurativo INAIL;
- 0,10 a titolo di finanziamento degli oneri di gestione e della erogazione del compenso.
La comunicazione della prestazione lavorativa per chi utilizza il “Libretto Famiglia” è successiva alla stessa (con questo sistema le società sportive non debbono comunicare la stessa almeno 60 minuti prima dell’inizio come gli altri committenti) e va effettuata entro il giorno 3 del mese successivo a quello di svolgimento dell’attività, pur essendo possibile una comunicazione con cadenza giornaliera, secondo un calendario informatico presente nella piattaforma. Essa deve contenere:
- i dati identificativi dello steward;
- il compenso pattuito;
- il luogo di svolgimento e la durata della prestazione;
- eventuali notizie necessarie ai fini della gestione del rapporto.
La comunicazione viene ricevuta, contestualmente, anche dallo steward via SMS o posta elettronica (nei dati di registrazione in piattaforma va inserito il numero di cellulare o, in alternativa, l’indirizzo e-mail).
Un’altra questione che merita un approfondimento e che non è stata “toccata” dalle novità introdotte, è contenuta al comma 20 e riguarda, con la sola eccezione delle Pubbliche Amministrazioni, la trasformazione del rapporto a tempo pieno ed indeterminato nel caso in cui il prestatore superi, in via alternativa o la soglia dei 2.500 euro o il tetto delle 280 ore annue.
Tale disposizione riguarda anche gli steward per i quali il Legislatore ha previsto per le prestazioni “svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge n. 91/1981, compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro”?
Indubbiamente il tetto di 2.500 non appare applicabile mentre resta quello delle 280 ore nell’anno civile (i due requisiti sono alternativi e la trasformazione opera anche con lo sforamento delle 280 ore che, sia detto per inciso, si raggiungono, con un compenso orario fissato ad 8 euro all’ora, a 2.240 euro). Tutto questo appare una incongruenza normativa che andrebbe corretta in quanto, se applicata alla lettera, renderebbe inutilizzabile la novità introdotta.
Ma, le sanzioni amministrative comprese tra 500 e 2.500 euro previste al comma 20, per le violazioni dell’obbligo di comunicazione previsto dal comma 17, nei confronti delle imprese utilizzatrici si applicano anche alle società sportive?
La risposta è negativa in quanto le società sportive non sono soggette all’invio della comunicazione di attivazione della prestazione almeno 60 minuti prima dell’inizio della stessa, ma a quella successiva (comma 12) prevista per il “Libretto Famiglia”. Ciò non toglie, tuttavia, che gli organi di vigilanza, qualora ne ricorrano le condizioni e siano acquisite le prove, possano contestare altre violazioni alla normativa sul lavoro.
Ovviamente, la possibilità di ricorrere alle prestazioni occasionali ex art. 54 -bis resta, a mio avviso, preclusa a quelle imprese, compresi gli istituti di sicurezza autorizzati, che hanno in appalto il servizio e che pure, in passato, hanno fatto ricorso ai vecchi voucher in quanto ciò era possibile sulla base della previsione contenuta nel DM 8 agosto 2007, come modificato dal DM 24 febbraio 2010. Ora, i voucher non ci sono più e per le prestazioni occasionali è, assolutamente, vietata la utilizzazione negli appalti di opere e servizi (comma 14, lettera d). Tali imprese, ricorrendo le condizioni correlate ai requisiti soggettivi degli steward (ma anche oggettivi se, in via amministrativa, dovesse passare, magari attraverso un interpello, una interpretazione estensiva secondo la quale si potrà ricorrere alla voce n. 43 del R.D. n. 2657/1923, richiamato dal DM. del 23 ottobre 2004, equiparando l’evento sportivo ad uno spettacolo) potrebbero ricorrere al lavoro intermittente.
Per le Agenzie del Lavoro la questione non si pone in quanto la somministrazione a tempo determinato degli steward non ha subito alcuna limitazione.
Per completezza di informazione appare, comunque, opportuno ricordare come durante l’esame parlamentare fosse stata prevista (era già passato, in prima lettura, al Senato), in alternativa alle prestazioni occasionali, poi, approvate in via definitiva, l’utilizzazione degli steward attraverso il lavoro intermittente, in deroga alla previsione dell’art. 13, comma 1, della legge n. 81/2015.
Ciò che, a conclusione della mia breve riflessione, ritengo opportuno rimarcare è come non possano essere utilizzate per gli steward tipologie contrattuali riferibili all’area della autonomia o della parasubordinazione come, ad esempio, le collaborazioni autonome di natura occasionale ex art. 2222 c.c., o come le collaborazioni coordinate ex art. 2 del D.L.vo n. 81/2015 (sia pure dopo le modifiche introdotte nell’art. 409, numero 3, c.p.c. dall’art. 15 della legge n. 81/2017), atteso che l’attività svolta, come ben si può evidenziare da una semplice lettura del DM 8 agosto 2007, è riferibile “in toto” all’area della subordinazione.
* Eufranio Massi
E’ stato per 40 anni dipendente del Ministero del Lavoro. Ha diretto, in qualità di Dirigente, le strutture di Parma, Latina, i Servizi Ispettivi centrali, Modena, Verona, Padova e Piacenza. Collabora, da sempre, con riviste specializzate e siti web sul tema lavoro tra cui Generazione vincente blog.