Congedo Covid-19 per quarantena scolastica figli

L’Inps fornisce istruzioni in materia di congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli in favore dei genitori lavoratori dipendenti.

Un congedo indennizzato – si spiega nella circolare n.116/20 – da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in corrispondenza del periodo di quarantena del figlio convivente e under 14, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente nel periodo dal 9 settembre al 31 dicembre 2020.

Il congedo può essere fruito nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e comunque in alternativa a tale tipologia di svolgimento dell’attività lavorativa.

Il congedo può essere fruito da uno solo dei genitori conviventi con il figlio, oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per periodi di quarantena scolastica dei figli.

Il congedo potrà essere fruito solo dai lavoratori dipendenti, restano esclusi, quindi, sia i genitori lavoratori autonomi, sia i genitori iscritti alla gestione separata.

Per i giorni fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione e i periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

L’indennità è riconosciuta in luogo della retribuzione e sono indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti all’interno del periodo di congedo richiesto.

L’Istituto può indennizzare esclusivamente i periodi di congedo ricompresi all’interno del periodo di quarantena disposto nel provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.

La circolare si sofferma quindi sui casi di compatibilità e incompatibilità tra il congedo e le altre tipologie di assenza relative all’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il beneficio.

La domanda può essere presentata tramite il portale dell’Istituto se in possesso delle credenziali, il Contact center integrato o i patronati. Sarà possibile annullare le domande di congedo COVID-19 per quarantena scolastica del figlio convivente relativamente alle giornate di congedo non fruite, di conseguenza non risultano annullabili domande del congedo di cui trattasi per i giorni in cui vi sia stata effettiva fruizione.

Il congedo COVID-19 per quarantena dei figli non può essere fruito nel caso in cui l’altro genitore, convivente con il minore, non svolga alcuna attività lavorativa beneficiando di strumenti a sostegno del reddito (es. CIG, NASpI, ecc).

NOTA 1813 08-10-2020 Ministero della Salute
Uso delle mascherine a scuola

Concludo con la nota 1813 del 08-10-2020 del Ministero della salute sul’uso delle mascherine a scuola

Info presso il nostro Studio.

 

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