Esonero contributivo decreto “Agosto”: al via le domande

Le prime istruzioni operative per fruire dell’esonero contributivo per i datori di lavoro privati che assumono, introdotto dal Decreto “Agosto” arrivano dall’Inps con la circolare n. 133/20 che fornisce indicazioni in merito alla presentazione delle istanze di accesso.

L’Istituto ricorda che l’art.6 ha previsto lo sgravio totale dei contributi per i datori di lavoro che procedono a nuove assunzioni a tempo indeterminato, o alla trasformazione del rapporto di lavoro da termine a indeterminato, effettuate nel periodo ricompreso tra il 15 agosto e il 31 dicembre 2020.

L’art. 7 stabilisce, invece, che l’esonero contributivo valga per le assunzioni a tempo determinato, o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate sempre nel periodo ricompreso tra il 15 agosto e il 31 dicembre 2020. Il diritto per avere accesso agli esoneri – spiega l’Inps – è subordinato al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC), fermi restando i principi generali in materia di incentivi all’occupazione.

L’agevolazione può essere riconosciuta anche nei casi di: rapporto a tempo parziale (con soglia massima di esonero ridotta sulla base della durata dello specifico orario di lavoro); rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro; assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione. Al contrario, non rientra fra le tipologie di rapporti incentivabili l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, ancorché stipulato a tempo indeterminato.

L’esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, per un importo massimo di 8.060,00 € su base annua. Avrà durata massima di sei mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato e, per i rapporti a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, per la durata del rapporto, fino ad un massimo di tre mensilità.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 € e, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, tale soglia deve essere riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 € per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Per fruire del beneficio il datore di lavoro interessato deve inoltrare all’Inps una domanda di ammissione (anche tramite un intermediario abilitato), avvalendosi del modulo di istanza on line “DL104-ES” reperibile nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”. Tutte le informazioni sono reperibili presso il nostro studio di Consulenti del Lavoro.

 

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