Conoscenza della contestazione disciplinare

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CONOSCENZA DELLA CONTESTAZIONE DISCIPLINARE

La raccomandata si considera conosciuta solo se si completa il procedimento di notifica. Per la Corte di Cassazione (sentenza n. 12822 del 21 giugno 2016) non è sufficiente, ai fini della presunzione di conoscibilità dell’addebito disciplinare, la semplice spedizione della raccomandata A.R., contenente la contestazione, all’indirizzo del destinatario, pur in mancanza della prova del perfezionamento del procedimento di notifica a causa della mancanza dell’avviso di ricevimento o dell’attestazione di compiuta giacenza. 

La spedizione di una comunicazione con raccomandata, infatti, non vale da sola a stabilire che il destinatario sia venuto a conoscenza della dichiarazione in esso contenuta, occorrendo, invece, provare che detto plico sia pervenuto a destinazione, per poter fondare una presunzione di conoscenza nei confronti del destinatario. Il principio di presunzione di conoscenza posto dall’art. 1335 cc, infatti, opera per il solo fatto oggettivo dell’arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione, ma non quando sia contestato che essa sia mai pervenuta a quell’indirizzo e il dichiarante non fornisca elementi di prova idonei a sostenere tale assunto. In caso di notificazione a mezzo posta, inoltre, l’ufficiale postale, qualora non abbia potuto consegnare l’atto al destinatario o a persona abilitata a riceverlo in sua vece, ha l’obbligo – dopo avere accertato che il destinatario non abbia cambiato residenza, dimora o domicilio, ma sia temporaneamente assente e che manchino persone abilitate a ricevere il piego – di rilasciare al notificando l’avviso del deposito del piego nell’ufficio postale e di provvedere, eseguito il deposito, alla compilazione dell’avviso di ricevimento che, con la menzione di tutte le formalità eseguite, deve essere restituito con il piego al mittente, dopo la scadenza del termine di giacenza dei dieci giorni dal deposito.

Quindi, qualora l’avviso di ricevimento non contenga precisa menzione di tutte le descritte operazioni e in difetto di dimostrazione dell’attività svolta dall’ufficiale postale, la notifica è radicalmente nulla. La Corte, riprendendo due precedenti sentenze (del 2005 e del 2011), ha affermato che nel caso di specie, in mancanza dell’avviso di ricevimento non può essere automaticamente applicata la presunzione di conoscenza. Tutte le informazioni presso lo Studio Assenti.

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