Nuovo spesometro e comunicazione delle liquidazioni periodiche trimestrali 2017: ecco lo scadenzario fiscale aggiornato con le ultime novità sugli adempimenti IVA.
Scadenze spesometro 2017 e comunicazioni IVA periodiche: ecco tutto quello che c’è da sapere.
Il Decreto Legge 193/2016, convertito in Legge grazie all’apposizione della questione di fiducia, ha fortemente riformato gli adempimenti in materia di IVA.
Proprio l’IVA è al centro del dibattito tra professionisti e addetti ai lavori: le comunicazioni (o mini dichiarazioni iva) trimestrali dal 2017 hanno causato le vibranti proteste delle categorie professionali.
Comunicazioni IVA trimestrali 2017: a cosa è dovuta la protesta?
La protesta delle associazioni di categoria è dovuta all’ennesima occasione mancata di semplificazione fiscale vera. Al posto della comunicazione annuale dati IVA – tra l’altro già abrogata con introduzione dell’obbligo di dichiarazione iva in forma autonoma entro il 28 febbraio – sono state introdotte otto nuove comunicazioni trimestrali. Quattro riguardano l’invio delle fatture emesse e ricevute (cosiddetto spesomestro 2017 trimestrale); altre quattro riguardano le liquidazioni IVA ovvero il prospetto riassuntivo della posizione relativa al trimestre considerato, debito o credito, che occorre inviare anche qualora non vi sia alcun importo da pagare.
Parallelamente, sono stati abrogati lo spesometro annuale (tranne quello relativo al periodo d’imposta 2016) e le dichiarazioni Intrastat acquisti; tuttavia queste ultime sono già tornate in vigore a causa del pasticcio normativo rispetto alle direttive comunitarie. Ma ai professionisti non basta: troppe scadenze, falsa semplificazione e confusione normativa.
E in più ennesima beffa. Mentre si discute della sospensione degli adempimenti fiscali di agosto viene introdotta la scadenza della comunicazione dati (mini dichiarazione) iva del secondo trimestre entro il 31 agosto.
Comunicazioni IVA trimestrali Spesometro 2017: tabella con nuove scadenze periodiche
Dopo la conversione definitiva del Decreto Legge 193/2016 le nuove scadenze fiscali 2017 in materia di comunicazioni iva trimestrali spesometro e liquidazioni sono state nuovamente modificate dal Decreto Milleproroghe attualmente in fase di conversione in Parlamento:
Periodo di riferimento | Versamento IVA | Invio telematico dati IVA |
---|---|---|
Gennaio | 16 febbraio 2017 | 31 maggio 2017 (liquidazioni) 25 settembre 2017 (spesometro) |
Febbraio | 16 marzo 2017 | 31 maggio 2017 (liquidazioni) 25 settembre 2017 (spesometro) |
Marzo | 17 aprile 2017 | 31 maggio 2017 (liquidazioni) 25 settembre 2017 (spesometro) |
I trimestre | 16 maggio 2017 | 31 maggio 2017 (liquidazioni) 25 settembre 2017 (spesometro) |
Aprile | 16 maggio 2017 | 25 luglio 2017 (spesometro) 25 settembre 2017 (liquidazioni) |
Maggio | 16 giugno 2017 | 25 luglio 2017 (spesometro) 25 settembre 2017 (liquidazioni) |
Giugno | 17 luglio 2017 | 25 luglio 2017 (spesometro) 25 settembre 2017 (liquidazioni) |
II trimestre | 22 agosto 2017 | 25 luglio 2017 (spesometro) 25 settembre 2017 (liquidazioni) |
Luglio | 22 agosto 2017 | 28 febbraio 2018 (spesometro) 30 novembre 2017 (liquidazioni) |
Agosto | 18 settembre 2017 | 28 febbraio 2018 (spesometro) 30 novembre 2017 (liquidazioni) |
Settembre | 16 ottobre 2017 | 28 febbraio 2018 (spesometro) 30 novembre 2017 (liquidazioni) |
III trimestre | 16 novembre 2017 | 28 febbraio 2018 (spesometro) 30 novembre 2017 (liquidazioni) |
Ottobre | 16 novembre 2017 | 28 febbraio 2018 (spesometro e liquidazioni) |
Novembre | 18 dicembre 2017 | 28 febbraio 2018 (spesometro e liquidazioni) |
Dicembre | 16 gennaio 2018 | 28 febbraio 2018 (spesometro e liquidazioni) |
IV trimestre | 16 marzo 2018 | 28 febbraio 2018 (spesometro e liquidazioni) |
Di conseguenza, solo per il 2017 le comunicazioni iva dei primi due trimestri vengono accorpate in un’unica comunicazione con scadenza 25 luglio 2017, mentre gli altri due trimestri andranno comunicati entro il prossimo 28 febbraio 2018. Ciò non vale per le liquidazioni che devono essere comunicate da subito trimestralmente.
Dal 2018, invece, si parte con le scadenze fiscali a regime, quindi con le comunicazioni iva trimestrali per fatture emesse e ricevute e liquidazioni senza alcun accorpamento.
La dichiarazione IVA 2018 – per il periodo d’imposta 2017 – potrà essere presentata in forma autonoma fino al 30 aprile 2018.
- 10 aprile per i contribuenti IVA mensili;
- 20 aprile per i contribuenti IVA trimestrali.
Comunicazioni iva trimestrali spesometro 2017: articolo 4 D.L. 193/2016
L’oggetto della comunicazione dati iva trimestrale è previsto dal comma 1 dell’articolo 4 del Decreto Legge numero 193/2016:
“In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonche’ i dati delle relative variazioni. La comunicazione relativa all’ultimo trimestre e’ effettuata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio”.
Comunicazioni iva trimestrali spesometro e liquidazioni: quali dati comunicare?
Contribuenti e professionisti protestano soprattutto per la mole di dati che il Fisco (Agenzia delle Entrate) richiede, spesso creando inutili duplicazioni di adempimenti.
Nello specifico contenuto minimo di dati da inviare al Fisco per le comunicazioni IVA trimestrali spesometro e liqudazioni è il seguente:
a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
b) la data ed il numero della fattura;
c) la base imponibile;
d) l’aliquota applicata;
e) l’imposta;
f) la tipologia dell’operazione.
Comunicazione trimestrale IVA spesometro 2017 anche per le liquidazioni periodiche
Uno dei punti più controversi legati alla riforma dello spesometro 2017 e delle comunicazioni dati iva è relativo all’obbligo di comunicare anche le liquidazioni periodiche dell’IVA:
“I soggetti passivi trasmettono, negli stessi termini e con le medesime modalita’ di cui all’articolo 21, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta effettuate ai sensi dell’articolo 1, commi 1
e 1‐bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonche’ degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell’imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.”
Spesometro 2017 e comunicazione dati IVA trimestrali: esclusi i contribuenti minimi e forfettari
La comunicazione dati IVA trimestrale 2017 è presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.
Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.
Sono quindi da ritenersi esclusi da questo adempimento i contribuenti titolari di partita iva che si trovano nel regime dei contribuenti minimi e forfettari.
Sanzioni spesometro 2017 e comunicazione dati IVA semestrali e trimestrali 2017
Quali sono le sanzioni previste dalla nuova normativa sullo spesometro 2017?
Attenzione al regime sanzionatorio previsto per le comunicazioni iva trimestrali spesometro e liquidazioni.
Dal punto di vista delle sanzioni, infatti, occorre considerare quanto segue:
- per l’omessa/errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute è prevista una sanzione di 2 euro per ogni fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre;
- per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche la sanzione va da 500 a 2.000 euro.
Sanzioni comunicazioni iva trimestrali 2017 spesometro e liqudazioni: le sanzioni previste inizialmente e poi modificate in fase di conversione del D.L. 193/2016
Proprio le sanzioni hanno rappresentato il punto di maggior contestazionetra operatori professionali e contribuenti.
Inizialmente, infatti, per l’omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, prevista dall’articolo 21, del decreto‐legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, era prevista l’applicazione di una sanzione di € 25, con un massimo di € 25.000.
L’omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all’articolo 21‐bis, del decreto‐legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, era punita con una sanzione da € 5.000 a € 50.000.