Apprendistato professionalizzante per lavoratori in Naspi senza limiti di età

Aggiornamento 31 maggio 2017

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Finalmente l’INPS, con il messaggio n.2243 del 31/5/2017 ci informa  su come operare per l’Assunzione in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ovvero di un trattamento di disoccupazione.

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Il Decreto sui contratti di lavoro del Jobs Act (D. Lgs. n. 81/2015) prevede la possibilità di stipulare un contratto di apprendistato professionalizzante ai lavoratori di qualsiasi età beneficiari di indennità di mobilità o di trattamenti di disoccupazione Naspi ex Aspi e Mini Aspi, Asdi e DIS-COLL. Il Ministero del Lavoro in un interpello ha chiarito che l’apprendistato professionalizzante senza limiti di età non può essere stipulato ai lavoratori beneficiari di contratto di ricollocazione se non siano percettori anche di un trattamento di disoccupazione. Vediamo perché.

apprendistato e contratto di ricollocazioneUna importante norma contenuta nel Decreto Legislativo n. 81 del 2015, il Decreto del Jobs Act in materia di contratti di  lavoro, estende la possibilità di stipulare un contratto di apprendistato professionalizzante per i lavoratori in disoccupazione, beneficiari di una indennità di mobilità o un trattamento di disoccupazione, come ad esempio la Naspi, l’Asdi, la DIS-COLL. Si tratta di una novità importante che favorisce la “qualificazione o riqualificazione professionale” di tali lavoratori.

A prevedere  l’estensione della possibilità di stipula del contratto di apprendistato anche per disoccupati in Naspi e lavoratori in mobilità è l’art. 47 comma 4 del D. Lgs. n. 81/2015: “Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione”.

Non solo, “per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 42, comma 4, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, nonché, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, il regime contributivo agevolato di cui all’articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991, e l’incentivo di cui all’articolo 8, comma 4, della medesima legge”.

Apprendistato professionalizzante senza limiti di età: a chi spetta


La novità è importante perché la legge consente di stipulare un contratto di apprendistato professionalizzante, che è un contratto generalmente destinato ai giovani fino a 30 anni, anche ai lavoratori con un’età superiore che siano disoccupati che percepiscono l’indennità di mobilità o l’indennità di disoccupazione Naspi, ex Aspi e Mini Aspi, nonché gli ex lavoratori a progetto destinatari dell’indennità DIS-COLL. E’ inoltre prevista la possibilità di essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante anche per i lavoratori che dopo la Naspi percepiscono l’assegno di disoccupazione ASDI.

L’apprendistato professionalizzante può essere stipulato senza limiti di età per lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, da un lato, o di un trattamento di disoccupazione (Naspi, Asdi, Dis-Coll con esclusione ministeriale dell’assegno di ricollocazione) per due finalità: la qualificazione o la riqualificazione del lavoratore.

Si tratta quest’ultimo di un aspetto importante da sottolineare in quanto non basta che il lavoratore sia percettore di Naspi o di un’altra prestazione a sostegno del reddito collegata allo stato di disoccupazione per consentire il ricorso all’apprendistato professionalizzante senza limiti di età. E’ necessario che ci sia una qualificazione del lavoratore o una sua riqualificazione. In sostanza, la mansione che dovrà andare a svolgere il disoccupato in Naspi o mobilità non deve essere la stessa che svolgeva nel rapporto di lavoro cessato che ha dato origine al suo status di disoccupato, ma è necessario che il rapporto di lavoro che si intende instaurare con un contratto di apprendistato professionalizzante sia atto a qualificare (quindi attribuire una qualifica professionale) o riqualificare il lavoratore stesso.

Vantaggi
Vediamo ora perché l’apprendistato professionalizzante è un vantaggio importante per i disoccupati. Perché aumentano le possibilità di essere assunti, visto che il nuovo datore di lavoro può beneficiare degli incentivi previsti dalla normativa sull’apprendistato professionalizzante, che si concretizza in una forte riduzione dei contributi da versare all’Inps.

Un altro incentivo che favorisce l’assunzione dei lavoratori disoccupati sta nel fatto che con l’apprendistato professionalizzante è possibile sotto inquadrare il lavoratore. Questa possibilità, di essere sotto inquadrati e quindi di percepire uno stipendio inferiore per alcuni mesi, non va vista da parte dei lavoratori disoccupati come un danno ma come un opportunità in più concessa, in ragione del fatto che il contratto di apprendistato è appunto una forma di inserimento nelle realtà aziendali e che al termine del periodo di apprendistato (massimo 3 anni), il contratto si trasforma, salvo recesso, in un contratto a tempo indeterminato.

L’apprendistato professionalizzante prevede inoltre l’obbligo per il datore di lavoro di erogare almeno 120 ore di formazione all’apprendista e ciò consente, appunto, al lavoratore disoccupato di reinserirsi in una nuova realtà aziendale, formandosi anche per imparare, eventualmente, una nuova mansione.

Niente recesso al termine del periodo di formazione. Un altro vantaggio per il lavoratore è indicato nella norma laddove stabilisce che per i lavoratori “trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 42, comma 4, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali”. Ciò vuol dire che non applica la possibilità di recedere, per le parti, al termine del periodo di apprendistato, ai sensi  dell’articolo 2118 del codice, che è una ipotesi intrinseca al contratto di apprendistato professionalizzante classico per under 30 anni, ma le disposizioni in materia di licenziamenti individuali. In altre parole, il datore di lavoro non può recedere dal contratto al termine del periodo formativo e quindi il lavoratore in Naspi o mobilità che è stato assunto con contratto di apprendistato professionalizzante non corre il rischio di perdere il posto di lavoro, se non per un normale licenziamento individuale (come tutti gli altri lavoratori).

Apprendistato per lavoratori in Naspi: durata e aliquote agevolate
Se nel caso dell’apprendistato per lavoratori in mobilità la norma richiama specifiche norme, che in seguito vedremo, nel caso dell’apprendistato professionalizzante senza limiti di età per lavoratori in Naspi, Asdi, Dis-Coll e altri assegni di disoccupazione, la norma richiama solo la disciplina dell’apprendistato in termini di durata e, di conseguenza, di agevolazione contributiva.

Pertanto la durata dell’apprendistato, e del conseguente percorso formativo, dipende dal CCNL (generalmente è 36 mesi) e l’agevolazione contributiva in termini di durata non è ancorata a 18 mesi, come vedremo è previsto per l’apprendistato per lavoratori in mobilità, ma è legata alla durata dell’apprendistato.

In particolare, in termini di aliquota contributiva sugli apprendistati per lavoratori in Naspi, si fa riferimento a quanto disposto genericamente dall’art. 1, comma 773 della legge finanziaria del 2017, che ha stabilito che l’aliquota per apprendisti è del 10% + 1,61% = 11,61% per tutto il periodo dell’apprendistato.

Per i datori che occupano un numero di addetti pari o inferiore a 9 la predetta complessiva aliquota del 10% a carico dei medesimi datori è ridotta in ragione dell’anno di vigenza del contratto e limitatamente ai soli contratti di apprendistato:

all’1,5% + 1,61% = 3,11% per il primo anno di contratto,
al 3% + 1,61% = 4,61% per il secondo anno di contratto
e poi, infine, il 10% + 1,61% = 11,61% per il terzo anno di contratto.
4Apprendistato per lavoratori in mobilità: agevolazioni
Come abbiamo visto, a  prevedere  l’estensione della possibilità di stipula del contratto di apprendistato anche per disoccupati e lavoratori in mobilità è l’art. 47 comma 4 del D. Lgs. n. 81/2015: “Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione”.
Non solo, “per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 42, comma 4, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, nonché, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, il regime contributivo agevolato di cui all’articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991, e l’incentivo di cui all’articolo 8, comma 4, della medesima legge”.

Pertanto, un datore di lavoro, se assume lavoratori con apprendistato professionalizzante lavoratori in mobilità ha diritto a:

ALIQUOTA APPRENDISTI PER 18 MESI: art. 25 comma 9. Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è, per i primi diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni;
CONTRIBUTO DEL 50% art. 8 comma 4. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici e, per i lavoratori di età superiore a cinquanta anni, per un numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per le aree di cui all’articolo 7, comma 6. Il presente comma non trova applicazione per i giornalisti.

Apprendistato professionalizzante e contratto di ricollocazione
Il Ministero del Lavoro con un interpello n. 19 del 20 maggio 2016 ha pubblicato alcuni chiarimenti riguardo l’apprendistato professionalizzante per lavoratori in mobilità e in disoccupazione. Il Ministero ha individuato la platea dei lavoratori interessati dalla norma, con particolare riguardo ai lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione, stabilendo che queste disposizioni normative non trovano applicazione nei confronti di quei soggetti disoccupati che siano beneficiari di assegno di ricollocazione o parti del contratto di ricollocazione, qualora gli stessi non siano percettori anche di un trattamento di disoccupazione.

L’interpello è stato proposto dalla Associazione nazionale delle Agenzie per il Lavoro autorizzate ed accreditate che svolgono attività di intermediazione – Rete Lavoro – che ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione della disposizione di cui all’art. 47, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015.

In particolare è stato chiesto se, in forza della norma che apre ai datori di lavoro la possibilità di stipulare un contratto di apprendistato ai lavoratori percettori di indennità di mobilità, Naspi, Asdi e Dis-coll, sia possibile contemplare nell’ambito delle categoria dei lavoratori fruitori di trattamento di disoccupazione, che possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai fini della loro qualificazione o riqualificazione, anche i soggetti disoccupati che percepiscono l’indennità oraria per la frequenza di azioni di politica attiva del lavoro o comunque i soggetti beneficiari di un contratto di ricollocazione.

Il Ministero del Lavoro nella risposta richiama la disposizione di legge ricordando che l’art. 47, comma 4 del D. Lgs n. 81 del 2015 prevede “la possibilità di assumere in apprendistato professionalizzante e senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, ai quali si applicano, “in deroga alle previsioni di cui all’articolo 42, comma 4, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, nonché, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, il regime contributivo agevolato di cui all’articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991, e l’incentivo di cui all’articolo 8, comma 4, della medesima legge”. Successivamente il Ministero chiarisce che “occorre individuare la platea dei lavoratori interessati dalla norma, con particolare riguardo ai lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione”.

Al riguardo, osserva il Ministero, il Legislatore del D.Lgs. n. 22/2015 ha provveduto a riordinare le misure di sostegno al reddito previste in caso di disoccupazione involontaria.

In particolare, per coloro che abbiano perso il lavoro indipendentemente dalla loro volontà, si prevede la possibilità di beneficiare di una indennità mensile di disoccupazione denominata Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), che sostituisce i trattamenti di disoccupazione già previsti dall’art. 2 della L. n. 92/2012 (ossia l’Aspi e la Mini Aspi).

Per i lavoratori con rapporto di collaborazione, invece, è stata disciplinata l’apposita indennità di disoccupazione già contemplata dalla L. n. 92/2012, c.d. DIS-COLL.

Una ulteriore misura di sostegno al reddito denominata Assegno di Disoccupazione (Asdi), è stata prevista per i lavoratori che abbiano fruito della NASpI per l’intera sua durata.

Il Legislatore ha altresì introdotto uno strumento di politica attiva, il c.d. assegno individuale di ricollocazione, la cui operatività è subordinata all’adozione dei provvedimenti di competenza dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

L’assegno di ricollocazione, viene riconosciuto, secondo quanto stabilito dall’art. 23 D.Lgs. 150/2015, a coloro che siano già percettori dell’indennità NASpI ed il cui stato di disoccupazione dura da più di quattro mesi, ed ha una destinazione vincolata potendo essere utilizzato esclusivamente presso i Centri per l’impiego o presso gli altri soggetti privati accreditati al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di un nuovo lavoro.

Rispetto a tale strumento, allo stato non ancora operativo, la normativa regionale e segnatamente quella della Regione Lazio, nell’ambito delle proprie competenze in materia di politiche attive, è intervenuta per disciplinare, in via sperimentale, il c.d. contratto di ricollocazione, che si differenzia rispetto all’assegno di ricollocazione per taluni aspetti quali, ad esempio, l’individuazione della platea dei destinatari (in relazione alla ricorrenza del requisito della percezione della NASpI).

Tale strumento, in quanto finalizzato a fornire un’assistenza qualificata per l’inserimento o il reinserimento lavorativo correlata all’obbligo del beneficiario di partecipare attivamente alle iniziative proposte, non può essere quindi assimilato a misure di sostegno al reddito.

La risposta del Ministero
“In risposta al quesito avanzato, non sembra pertanto potersi ritenere che siano annoverabili nell’ambito dei trattamenti di disoccupazione le indennità erogate a titolo di assegno o contratto di ricollocazione.

Ne consegue che le specifiche disposizioni dell’art. 47, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015, correlate all’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione non trovano applicazione nei confronti di soggetti disoccupati che siano beneficiari di assegno di ricollocazione o parti del contratto di ricollocazione, qualora gli stessi non siano percettori anche di un trattamento di disoccupazione”.

Pertanto è possibile stipulare il contratto di apprendistato professionalizzante solo a chi percepisce la Naspi, l’Asdi, la DIS-COLL e non basta essere percettori dell’assegno o contratto di ricollocazione.

 

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