L’Agenzia Entrate con la risoluzione n 68/e del 9/6/2017, confermando l’interpretazione della Fondazione Studi, specifica che, ai fini dell’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell’AdE (art 3 DL 50/17) tra i codici indicati NON sono ricompresi i crediti rimborsati dai sostituti a seguito di liquidazione del modello 730 e le somme erogate ai sensi art. 1 dl 66/2014 (cd Bonus Renzi)